RIFIUTI: Impianti di gestione e stoccaggio rifiuti - Pubblicata la Circolare ministeriale recante disposizioni attuative per la predisposizione dei Piani di Emergenza Interna ed Esterna

Per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (esistenti e di nuova costruzione) è stato previsto l’obbligo di predisporre entro il 4 marzo 2019 un apposito “Piano di Emergenza Interna” e un “Piano di Emergenza Esterna”, elaborato dal Prefetto con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi (art. 26-bis del D.L. 133/2018).


I Piani di Emergenza Interna ed Esterna, che devono essere rinnovati almeno ogni tre anni, hanno lo scopo di:

  • controllare gli incidenti e minimizzare i danni per salute umana e ambiente
  • attuare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente a seguito di un incidente
  • informare i lavoratori e la popolazione in merito alle procedure di emergenza
  • provvedere al ripristino ambientale a seguito dell’incidente

In attesa che arrivino le Linee guida, con la Circolare del 13 febbraio 2019 il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto necessario fornire le prime indicazioni sulle informazioni e sui contenuti minimi del PEI che i gestori degli impianti devono presentare ai Prefetti entro la data del 4 marzo.


Tali disposizioni non si applicano agli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione della Legge Seveso (D.Lgs. 105/2015). Nel caso in cui gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell'ambito della
Legge Seveso, i relativi gestori dovranno quindi attenersi solo alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI, sia nel fornire ai Prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE.


I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza secondo quanto contemplato dal D.lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e dal comma 1 dell’articolo 26-bis del Dl 113/2018, convertito dalla legge 132/2018.


Sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il Prefetto può decidere di non predisporre il PEE nei casi in cui non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati da potenziali incidenti.

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