Regolamento UE 2019/1148 che sostituisce e abroga il Regolamento sui precursori di esplosivi

E' stato pubblicato il Regolamento UE 2019/1148 che sostituisce e abroga il Regolamento UE 98/2013 sui precursori di esplosivi.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° agosto 2019 e si applicherà a partire dal 1° febbraio 2021.

Il Regolamento prevede la modifica della lista delle sostanze soggette a restrizione e indicazioni per la tracciabilità delle transazioni in modo da contrastare l'uso improprio di sostanze chimiche per costruire esplosivi artigianali.

Gli operatori economici hanno:

  • il divieto di fornire a privati una serie di prodotti chimici al di sopra di determinate concentrazioni risportati in Allegato I (acido nitrico, perossido di idrogeno, acido solforico..)
  • l'obbligo di segnalare alle Autorità preposte ogni transazione sospetta o ammanco di prodotti chimici elencati negli Allegati I e II.

Per quanto riguarda le vendite agli operatori professionali, gli addetti economici dovranno tenere traccia per diciotto mesi delle transazioni effettuate e dell'identità degli acquirenti.

Per le sostanze contenute nell'Allegato I, se si superano le concentrazioni indicate, potranno essere vendute a operatori professionali solo nel caso in cui venga dimostrato che sono necessarie per le proprie attività lavorative.

Il Regolamento ha introdotto l'Acido Solforico tra le sostanze dell'Allegato I, con una concentrazione massima del 15% per la vendita ai privati e del 40% per la vendita ai privati che posseggono licenza rilasciata dalle Autorità del Paese membro: a questo proposito l'Italia non ha mai voluto introdurre la concessione della licenza ai privati.

Si segnala che le disposizioni restrittive per la vendita ai privati si applicano anche a miscele contenenti clorati e perclorati elencati nell’Allegato I quando la concentrazione complessiva di tali sostanze superi il valore limite di una delle stesse.

Non rientrano nel campo di applicazione le miscele omogenee con più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1% p/p.

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