12 Ottobre 2017
Igiene e Sicurezza
Vi informiamo che è in revisione la Direttiva 2004/37/UE (Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro).
Questa Direttiva introdurrà significative modifiche per molti settori (es falegnamerie, saldature, galvaniche, comparti con utilizzo o esposizione a silice- lapideo, edile, fonderie, ...). Alcune aziende, prima esentate, si troveranno perciò obbligate alle disposizioni previste dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro al titolodegli agenti cancerogeni e mutageni.
In particolare la revisione dovrebbe riguardare:
- Agenti chimici reprotossici: è in fase di valutazione la possibilità di includerli nel campo di applicazione della Direttiva entro il primo trimestre del 2019, presentando una nuova proposta legislativa. ---> per esempio aziende che impiegano piombo, o vernici con classificazione H360 ecc
− Cromo VI: è stato fissato un valore limite di esposizione pari a 0,010 mg/m3 per un periodo di 5 anni dalla data di recepimento della Direttiva; dopo tale periodo si applicherà un limite di 0,005 mg/m3. Esiste una deroga per i processi di saldatura o di taglio al plasma o i processi di lavoro simili che generano fumi: per loro il valore limite di esposizione è di 0,025 mg/m3 fino a 5 anni dalla data di recepimento e dopo tale periodo il limite sarà di 0,005 mg/m3; ---> es galvaniche con cromature, processi di saldatura di acciai
− Polvere di legno duro: è previsto un limite di esposizione di 3 mg/m3 per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della Direttiva e successivamente un limite di 2 mg/m3. ---> falegnamerie
− Polvere di silice cristallina respirabile: si sta valutando l’eventuale necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. ---> ovunque si faccia uso si sabbia silicea, es fonderie, o dove la silice si può sviluppare da processi di lavorazione (settore edile, demolizioni ecc)
− Sorveglianza sanitaria: il medico o "l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori all'interno degli Stati membri" possono indicare che la sorveglianza sanitaria debba continuare dopo la fine dell'esposizione, per il tempo ritenuto necessario a salvaguardare la salute del lavoratore esposto.
Dopo l'adozione formale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo - prevista entro la fine di quest'anno - la Direttiva verrà pubblicata in GUUE e gli Stati membri avranno al massimo 2 anni di tempo per recepirla.
Vi terremo aggiornati.
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