CENTRO ANTIVELENI: Allegato VIII CLP

A seguito dell'uscita del Regolamento (UE) 2017/542 del 22 marzo 2017, il 1 ° febbraio 2018, la Commissione e l'ECHA hanno organizzato congiuntamente un seminario sull'attuazione dell'allegato VIII del regolamento CLP.

Questo Regolamento ha introdotto alcune novità sulle notifiche secondo l'art. 45 del CLP. L'obiettivo è quello di armonizzare i requisti da fornire durante le notifiche in tutti gli Stati Membri

Le informazioni da fornire nella notifica sono:

  • il codice UFI (Unique Formula Identifier): è un codice di 16 cifre da inserire obbligatoriamente in etichetta e nelle SDS, questo codice sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2020.
  • dettagli della persona responsabile
  • identificatori del prodotto e dettagli come il nome commerciale, il colore e il tipo di imballaggio;
  • categorie di pericolo: indicare nella notifica la categoria di prodotto, deve essere selezionata dal sistema di categorizzazione dei prodotti UE (PCS UE)
  • informazioni tossicologiche quali la via probabile di esposizione e i sintomi causati dall'esposizione alla sostanza chimica;
  • gli elementi dell'etichetta di classificazione di pericolo come i pericoli fisici e per la salute, i codici dei pittogrammi, le parole di segnalazione e i codici di dichiarazione di pericolo e di precauzione

L'ECHA fornirà il formato armonizzato necessario per le notifiche. L'Agenzia ha inoltre avviato lo sviluppo di un portale di notifica di centri antiveleni (PCN) che consentirà alle società di presentare le informazioni a livello centrale e invierà le notifiche agli organismi designati e ai centri antiveleni degli Stati membri in cui il prodotto è collocato sul mercato.

COME PROCEDERE:

  • Identificare i propri obblighi
  • Conoscere il proprio portafoglio prodotti
  • Identificare le proprie scadenze
  • Prepararsi per la mappatura interna dei codici di formulazione per generare UFI
  • Generare i propri UFI
  • rietichettare i prodotti
  • preparare le notifiche nella lingua corretta

Le autorità stanno ancora lavorando:

- sul format armonizzato di notifica
- se utilizzare il portale dell’ECHA per la ricezione delle notifiche
 

SCADENZE:

Le scadenze graduali sono entro il 1 ° gennaio:

  • 2020 per uso consumatore;
  • 2021 per uso professionale;
  • 2024 solo per uso industriale.

Le miscele che erano già sul mercato quando questo obbligo è stato imposto dovranno essere nuovamente notificate entro la fine del periodo di transizione, il 1° gennaio 2025.

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