CLP: 13° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2018/1480, che rappresenta il 13° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP.

Le novità introdotte sono:

  • lista di sostanze per le quali è stata introdotta o modificata la classificazione armonizzata; L'allegato del regolamento (UE) 2018/669 prevede la traduzione dei nomi delle sostanze figuranti nella tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate.
  • modifica dell’intestazione della seconda colonna della tabella 3 dell’Allegato VI, che è stata modificata da “Dati di identificazione internazionale” a “Denominazione chimica”;
  • rettifica del 10° ATP (Regolamento UE 2017/776(4)) le cui disposizioni, ad eccezione della modifica alla tabella 3 dell’Allegato VI del CLP, si applicano a partire dal 1° giugno 2017 e non più dal 1° dicembre 2018. Pur essendo retroattiva, questa modifica puramente formale non pregiudica i diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, degli utilizzatori a valle o dei fornitori.

QUANDO APPLICARE LE NUOVE DISPOSIZIONI?

Le classificazioni armonizzate introdotte con il 13° ATP si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020. I fornitori possono applicare le nuove classificazioni armonizzate anche prima di tale date, su base volontaria.

Dalla data del 1° maggio 2020 sia le sostanze sia le miscele sugli scaffali con classificazione non adeguata al 13° ATP andranno ritirate dal commercio, riclassificate e rietichettate.

In caso di modifica di classificazione di una sostanza, il fornitore della stessa ha l’obbligo di aggiornare conseguentemente l’eventuale dossier di Registrazione REACH e la Notifica C&L prevista dall’art. 40 del CLP.

La modifica della classificazione di una miscela invece determina l’aggiornamento dell’eventuale notifica all’Archivio Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità prevista dal D.Lgs. n.65 del 2003.

Le modifiche legate al cambio di intestazione della seconda colonna della tabella 3 dell’Allegato VI si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2019.

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