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Come etichettare un cosmetico

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN ETICHETTA

L’etichetta deve essere redatta conformemente all’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le informazioni devono essere riportate nella lingua del paese in cui si mette in commercio il cosmetico.

I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

  • Il nome e l’indirizzo dell’azienda (persona responsabile);
  • il contenuto netto di un prodotto;
  • Il "termine minimo di conservazione" o il "periodo dopo l'apertura" indicano per quanto tempo il prodotto può essere conservato o utilizzato.
  • Eventuali avvisi che potrebbero essere necessari su come utilizzare il prodotto in modo sicuro.
  • Un riferimento o numero di lotto di fabbricazione per l’identificazione del prodotto
  • Il paese di origine per i prodotti importati nella UE
  • La funzione del prodotto cosmetico (se non risulta ovvia dal suo aspetto/nome)
  • Un elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso. Gli stessi nomi degli ingredienti sono utilizzati in tutta l'Unione europea e nella maggior parte dei paesi in modo tale che le persone siano facilmente in grado di identificarli.

DATA DI SCADENZA

- Qualsiasi prodotto cosmetico che ha una durata inferiore a 30 mesi deve mostrare in etichetta la data di scadenza "consumarsi preferibilmente entro..".

Questa può essere indicata con il simbolo della "clessidra", seguita dalla data.


- Per i prodotti con una durata superiore a 30 mesi, i prodotti cosmetici devono mostrare il tempo di conservazione del prodotto "period after opening".
Il PAO indica per quanti mesi il cosmetico può essere utilizzato in maniera sicura.
Viene usato il simbolo di un vasetto di crema aperto e il tempo in mesi della durata del prodotto (può essere all'interno del simbolo o accanto ad esso)

 

INGREDIENTI

Tutti gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici devono essere inclusi nella lista degli ingredienti. Gli stessi nomi degli ingredienti sono utilizzati in tutti i paesi europei e la maggior parte dei paesi del mondo.

  • Sono preceduti dalla parola Ingredients
  • I nomi degli ingredienti sono elencati secondo le denominazioni INCI
  • I profumi vengono etichettati come "parfum" fatta eccezione per alcuni ingredienti aromatici specifici che sono elencati per nome INCI
  • I coloranti utilizzano il Colour Index number, o numero CI, un sistema di denominazione internazionale
  • Gli ingredienti in etichetta sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1 %.

ESENZIONI

Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull’etichetta le informazioni sopra riportate, vale quanto segue:

  • Le informazioni sono indicate su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;
  • Nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, è praticamente impossibile far figurare le informazioni sopra citate, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
  • Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni.
  • La lingua nella quale vanno indicate le informazioni è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale.

 

CEPRA srl fornisce soluzioni per etichettare cosmetici conformi al Regolamento n°1223/2009, notificare i prodotti sul portale CPNP, creare il PIF (Product Information File) e il CPSR (Cosmetic Product Safety Report)