COSMETICO: Decreto Ministeriale relativo alle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici e sul censimento dei siti produttivi.

È stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute 27 settembre 2018 sulla GU n. 273 del 23 novembre 2018.

Il Decreto è relativo alle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici e sul censimento dei siti produttivi.

Il Decreto è suddiviso in 2 parti.

Titolo I
Relativo principalmente a:

  • Conferma che la lingua italiana è quella ufficiale per l’etichetta per i cosmetici immessi sul mercato italiano
  • Applicazione delle GMP
  • Autorità competenti dei controlli: Regioni e provincie autonome, i NAS, la Guardia di Finanza, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SANS).
  • Modalità e gestione del prelievo di campioni in caso di controlli
  • Metodi di campionamento e analisi

Titolo II
Questa parte del decreto stabilisce un nuovo adempimento per chiunque produca – in proprio o in conto terzi - cosmetici sul territorio italiano, introducendo l’obbligo di comunicare l’esistenza di un qualsiasi sito produttivo all’autorità di controllo.

La comunicazione dovrà essere inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC) a Ministero e alla regione dove si trova il sito di produzione oggetto della comunicazione.
Le informazioni presenti nella comunicazione dovranno essere:

  • Nome o ragione sociale, C.F. o P.IVA, del soggetto notificante;
  • Indirizzo completo del sito di produzione;
  • Recapiti completi di numero di telefono e PEC (ed eventuale numero di fax);
  • Elenco delle categorie di cosmetici oggetto della produzione;
  • Indicazione delle attività svolte nel sito di produzione, tra quelle individuate come produttive dall’art. 8 del decreto (preparazione del semilavorato, preparazione della miscela finale, ripartizione nel recipiente finale, confezionamento nell’imballaggio secondario, etichettatura).

CHI
È oggetto della comunicazione chiunque produca cosmetici.
La produzione di cosmetici comprende “l’effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto”; il decreto (art. 8) specifica che per fabbricazione si debba intendere:

  • preparazione del semilavorato,
  • preparazione della miscela finale,
  • ripartizione nel recipiente finale,
  • confezionamento nell’imballaggio secondario
  • etichettatura”. Ciò vale anche per le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di “semilavorati importati da Paesi terzi” e per la “produzione estemporanea e di piccoli volumi qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto”

COME
La comunicazione dovrà essere fatta utilizando un apposito modello , non ancora disponibile

QUANDO
Entrata in vigore decreto : 23 dicembre 2018 (30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
da tale data saranno applicabili le disposizioni previste dal Titolo I,
per le disposizioni previste dal titolo II:
- a partire dal 23 dicembre 2018 chi inizierà una nuova attività di produzione di cosmetici dovrà inviare via PEC la comunicazione entro 30 gg
- Chi alla data del 23 dicembre 2018 già produceva cosmetici, dovrà inviare la comunicazione entro il 23 giugno 2019


Per maggiori informazioni scrivere a prodotto@cepasrl.it

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