RIFIUTI: MUD 2019 modifica e termine prorogato al 22 giugno 2019

Il 22 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019". Considerato quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del MUD, il termine per la presentazione della dichiarazione slitta dal 30 aprile 2019 al 22 giugno 2019 (120 giorni dalla data di pubblicazione).

La struttura della dichiarazione non cambia e conferma la struttura della modulistica 2018.
Sarà quindi presente una sezione anagrafica, composta dalla Scheda SA1 (obbligatoria per tutte le sezioni tranne la “Comunicazione Rifiuti” semplificata) e dalla Scheda Autorizzazioni (obbligatoria per tutti i soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti), più sei comunicazioni rifiuti:
• Veicoli Fuori Uso
• Imballaggi
• Rifiuti RAEE
• Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
• Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Restano gli stessi anche i soggetti obbligati alla presentazione del MUD (imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti).
Cambia invece l’accesso alla comunicazione semplificata. Sarà sempre valida nel caso in cui i produttori soddisfino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
• siano produttori iniziali di non più di sette tipologie di rifiuti (CER);
• i rifiuti siano prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• per ciascun rifiuto prodotto non siano utilizzati più di 3 trasportatori e più di 3 destinatari.

Tuttavia, da quest’anno, saranno esclusi i produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.

Altre modifiche significative del nuovo MUD riguardano:
• i gestori che dovranno specificare l’origine dei CER e indicare se i CER 16.06.01, 16.06.02, 16.06.03, 16.06.04, 16.06.05, 20.01.33 e 20.01.34 siano relativi a pile portatili;
• chi svolge attività di trasporto e di trattamento del medesimo rifiuto proveniente dall’estero dovrà indicare, per tutte le comunicazioni, nel modulo RT (ricevuto da terzi) il tipo di trattamento previsto per i rifiuti;
• l’inserimento di nuovi codici e campi nelle comunicazioni per rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
• l’aggiunta della voce sui i pannelli fotovoltaici per i RAEE;
• l’integrazione della scheda SBOP-borse di plastica e IMB-gestione rifiuti da imballaggio per la comunicazione sugli imballaggi.

Altre notizie

  • 24 Aprile 2024

    Prodotto

    SCCS: PUBBLICATA L'OPINION SUL BENZOPHENONE-4

    SCCS ha pubblicato l'Opinion ufficiale - SCCS/1660/23 - sul Benzophenone-4 (CAS: 4065-45-6). La valutazione di sicurezza di SCCS, prendendo in considerazione anche la preoccupazione legata alle proprietà...

  • 24 Aprile 2024

    Prodotto

    USO ESSENZIALE

    Il 22 aprile la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione non legislativa contenente i criteri guida e i principi per il concetto di "uso essenziale" delle sostanze Questo concetto aiuterà a...

  • 19 Aprile 2024

    Ambiente

    PROMOZIONE DEI VALORI ESG - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (PC, PR, RE)

    La CCIAA dell'Emilia sostiene la competitività delle imprese attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi volti ad ottenere certificazioni ambientali, etiche e sociali. Il...