Direttiva RoHS: Modificato l’allegato relativo alle esenzioni dalle restrizioni

Il 5 Febbraio 2019 la Commissione Europea ha emanato dieci Direttive Delegate che modificano l’allegato III della Direttiva 2011/65, riguardante la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


L’allegato III della Direttiva RoHS II (Direttiva 2011/65/CE) riporta i casi specifici in cui è possibile usufruire di deroghe alle limitazioni imposte sul contenuto delle sostanze ristrette dalla Direttiva. Le modifiche introdotte dalle Direttive Delegate riguardano gli usi del piombo e cadmio per i quali è ancora possibile beneficiare di esenzioni che erano in scadenza al 21 luglio 2016 (per le categorie AEE da 1 a 7 e 10).

Gli Stati Membri dovranno conformarsi alle Direttive Delegate entro il 29 Febbraio 2020. Le nuove disposizioni entreranno in applicazione dall’1 Marzo 2020.

Le esenzioni modificate o aggiunte dalle Direttive Delegate sono riportate nel presente documento.
 

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