Direttiva RoHS: modificato l’allegato relativo alle esenzioni dalle restrizioni e attuazione di 8 Direttive delegate

Direttiva RoHS

La Direttiva 2011/65/U (c.d. Direttiva RoHS(2)) riporta un elenco di restrizioni all’uso per determinate sostanze pericolose, che non possono essere presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immesse sul mercato europeo, al di sopra di determinate concentrazioni.

In particolare l’Allegato II di tale Direttiva riporta le sostanze soggette a restrizione unitamente alle concentrazioni massime che tali sostanze possono avere nelle AEE, mentre nell’Allegato III sono elencate le esenzioni dall’Allegato II.

Modifiche apportate dalla Direttiva delegata

Sono state pubblicate le Direttive delegate (UE) 2019/1845, e 2019/1846 che modificano l’Allegato III della Direttiva RoHS per aggiungere il punto 43 relativo al bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) e il punto 44 relativo al piombo.

In particolare nel punto 43 viene introdotta un’esenzione alle restrizioni presenti in allegato II per l’impiego del DEHP in parti di gomma quali anelli toroidali, sigilli, ammortizzatori di vibrazione, guarnizioni, tubi flessibili, dispositivi di tenuta e tappi per tubi, usate nei sistemi motore, compreso nei tubi di scappamento e nei turbocompressori, e progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori.

Nel punto 44 viene introdotta un’esenzione alle restrizioni presenti in allegato II per l’impiego del piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma usate anche da non professionisti.

 

Entrambe le esenzioni si applicano alla categoria 11(4) dell’Allegato I della Direttiva RoHS e scadono il 21 luglio 2024.

 

Entrata in vigore

La Direttiva entra in vigore il 25 novembre 2019 e dovrà essere adottata dagli Stati membri entro il 30 aprile 2020 al fine di applicarne le disposizioni dal 1° maggio 2020.

 

Attuazione di 8 direttive delegate

E’ stato pubblicato il Decreto 15 aprile 2019(5) che attua le seguenti Direttive delegate di modifica dell’allegato III della Direttiva RoHS:

- Direttiva 2018/736/UE

- Direttiva 2018/737/UE

- Direttiva 2018/738/UE

- Direttiva 2018/739/UE

- Direttiva 2018/740/UE

- Direttiva 2018/741/UE

- Direttiva 2018/742/UE

- Direttiva 2019/65/UE

 

In particolare le modifiche riguardano le voci 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II, 6 c), 7 a),7 c)-I, 24, 34.

Le disposizioni inerenti tali voci si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

 

Viene inoltre aggiunta all’Allegato III la voce 41-bis che riguarda il piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale: con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure con cilindrata totale del motore ≤ 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.

Le disposizioni inerenti tale voce si applicano a decorrere dal 22 luglio 2019.

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