IL CBD NEI PRODOTTI COSMETICI

Al giorno d’oggi, i prodotti a base di Cannabis sativa rappresentano un trend che sta spopolando negli ambiti più disparati, da quello alimentare a quello farmacologico.
Per quanto riguarda il settore cosmetico, se prima il loro utilizzo era limitato solo ad alcune proposte di nicchia, adesso sta diventando sempre più diffuso e sta interessando anche le aziende cosmetiche più commerciali.
La rapidità con cui il fenomeno sta prendendo piede non permette alla relativa legislazione di stare al passo, lasciando delle zone grigie soprattutto per quel che riguarda l’armonizzazione tra le normative dei diversi paesi.
Prima di addentrarci più a fondo nel quadro normativo, è opportuno avere chiare le definizioni riportate dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961:
o “Cannabis” – le sommità fiorite o fruttifere della pianta di Cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione.
o “pianta di Cannabis” – qualsiasi pianta del tipo Cannabis.
o “resina di Cannabis” – la resina separata, grezza o raffinata, estratta dalla pianta di Cannabis.
Ciò posto, quali sono i derivati della pianta che possono essere utilizzati nei prodotti cosmetici?
Secondo il COSING, database della Commissione Europea sugli ingredienti cosmetici, possono essere utilizzati senza restrizioni l’olio fisso ottenuto dalla spremitura dei semi (Cannabis sativa seed oil) e l’estratto dei semi (Cannabis sativa seed extract), che hanno un’azione emolliente e condizionante sulla pelle. Questo si deve al fatto che il seme di canapa non contiene THC, cioè il principio attivo con azione stupefacente, ed ha bassissimi livelli di CBD.
Per quanto riguarda proprio il Cannabidiolo o CBD (INCI: Cannabidiol) è importante fare una precisazione. Si tratta infatti di un ingrediente attivo con ottime proprietà antiseborroiche, antiossidanti, protettive e condizionanti sulla pelle, ma il suo impiego risulta legato ad alcune limitazioni.
Il CBD può essere utilizzato senza restrizioni quando viene ottenuto per via sintetica. La molecola così ottenuta è chimicamente identica a quella naturale, ma cambiano tutte le altre sostanze presenti, che saranno per lo più terpeni, alcaloidi ed altri cannabinoidi per il CBD naturale, e solventi secondari ed altri metaboliti per il sintetico. Per il CBD sintetico sono previste le normali regolamentazioni valide per tutti gli altri cosmetici: dovrà garantire la tutela della salute umana, dovrà essere sottoposto ad opportuna valutazione di sicurezza e non dovrà riportare indicazioni farmacologiche o terapeutiche.
Il CBD naturale, invece, derivante da estratti, tinture o resine dalle infiorescenze di cannabis, per quanto non abbia azione psicotropa, non è consentito a livello cosmetico. L'allegato II, voce 306, del Regolamento europeo n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici riporta: "Narcotici, naturali e sintetici: tutte le sostanze elencate nelle Tabelle I e II della Convenzione unica sulle droghe narcotiche firmata a New York il 30 marzo 1961". La cannabis, la resina di cannabis, gli estratti di cannabis e le tinture di cannabis sono elencati nella Tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti e sono pertanto vietati.
Il CBD naturale è autorizzato nei cosmetici soltanto quando ottenuto da resina, estratti e tinture di canapa provenienti da semi e foglie, non accompagnate dalla sommità fiorite. Il senso di questa restrizione sta nel fatto che le maggiori concentrazioni di THC sono contenute proprio nelle cime fiorite o fruttifere della pianta, e potrebbero trasferirsi anche nell’estratto o nella tintura di CBD. Tuttavia, anche la maggior parte del CBD è contenuto in maggior misura a livello delle sommità fiorite, pertanto è chiaro che l’ingrediente che ritroviamo nei cosmetici sarà prevalentemente di origine sintetica.
Gli estratti, le resine e le tinture ottenute da altri parti della pianta, cosi come l’olio essenziale, non sono ammessi dal regolamento cosmetico.
Per quanto riguarda il THC, infine, in quanto sostanza psicotropa non può in nessun caso essere contenuto negli ingredienti cosmetici, nemmeno in tracce.
In uno scenario così ampio e complesso è evidente che questi ingredienti (ed in particolare il CBD), per quanto affascinanti dal punto di vista delle proprietà, destano ancora una serie di perplessità da parte delle aziende cosmetiche e comportano non pochi dubbi al momento della immissione sul mercato.
Infatti, come già accennato in precedenza, il cannabidiolo viene ormai utilizzato in moltissimi prodotti, e spesso un primo ostacolo è rappresentato proprio dalla loro classificazione. Di frequente questi prodotti sono cosiddetti “borderline”, cioè di categoria intermedia tra il cosmetico, il farmaceutico e l‘alimentare e non è pertanto semplice individuare la corretta normativa di riferimento.
Altro importante aspetto è quello del claim: l’azione vantata dal prodotto cosmetico deve rispettare i requisiti del Regolamento 655/2013 e non deve attribuire al prodotto finito caratteristiche che esso non possiede. Ricordiamo che in è in gran parte la destinazione d’uso a definire in quale legislazione ricade un determinato prodotto ed il claim che il fabbricante sceglie di attribuire gioca un ruolo di grande rilievo.
Infine, un punto su cui va posto l’accento è il fatto che il COSING, nella descrizione delle restrizioni del CBD, pone una postilla che dà adito ad una serie di interrogativi: “Notare che possono essere applicate le singole normative nazionali sul controllo delle sostanze stupefacenti”


Risulta quindi evidente che le normative nazionali, sovrapponendosi ed affiancandosi alla Convenzione, determinano una mancanza di armonizzazione comune.
Per il momento, la maggior parte degli stati membri si è dichiarata favorevole a consentire l’utilizzo di CBD sintetico e privo di THC, ma rimane ancora una piccola fetta di Unione Europea che ne proibisce l’uso. Anche sul fronte americano il tema è ancora molto dibattuto e le normative sono ben lungi dall’essere uniformate ed armonizzate.
In conclusione, è chiaro che lo scenario che riguarda l’impiego del CBD nei cosmetici è ancora per certi versi piuttosto incerto e comporta un rischio non trascurabile per tutte le aziende che vogliano commercializzare questi prodotti. È auspicabile e necessario un intervento normativo che consenta di fare chiarezza in tempi brevi e che permetta alle aziende di sviluppare prodotti innovativi senza correre rischi eccessivi.
Il laboratorio di Cepra esegue analisi specifiche volte a valutare il contenuto del CBD nel cosmetico, così da garantire la sicurezza d'uso del prodotto e la ottemperanza dei requisiti imposti dalla legge.
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