Emergenza Coronavirus: integrazione del Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti

Il 24 aprile scorso è stato aggiornato ed integrato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020.

Il testo del protocollo è disponibile a questo link:

Il nuovo Protocollo conferma la struttura del Protocollo 14 marzo 2020 ma introduce alcune nuove indicazioni che si riassumono brevemente di seguito:

· la mancata applicazione del Protocollo, da cui consegua, a giudizio delle autorità di vigilanza, l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività, ad opera delle stesse autorità, fino al ripristino delle condizioni di protezione;

· il rientro in azienda di coloro che sono risultati positivi all’infezione da COVID 19 è condizionato al rilascio del certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone;

· il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);

· la collaborazione tra le committenti e le imprese appaltatrici e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio;

· la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni del proprio Protocollo anche con riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;

· l'iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;

· l'adozione della mascherina nei luoghi comuni è indicata come regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro (NB: in relazione a questo punto si è in attesa di risposte a richieste di chiarimento circa i luoghi comuni);

· lo smart working va favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in quanto riconosciuto come utile strumento di prevenzione, ferma restando la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività;

· la rimodulazione degli spazi e l’introduzione di orari di lavoro differenziati sono misure che contribuiscono a garantire il necessario distanziamento sociale;

· l'attenzione alle modalità di trasporto per il percorso casa-lavoro (con preferenza per il mezzo privato o con messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);

· il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;

· il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;

· la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.lgs. n. 81/2008;

· la necessità di dotarsi di un Comitato costituito per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di cui all’art. 13; si precisa che tale Comitato debba essere costituito in azienda oppure, in mancanza, a livello territoriale. Le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Si ricorda che, oltre a questo protocollo, sono stati sottoscritti anche:

· Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le Parti sociali;

· Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

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