Emergenza Coronavirus - Fase 2: pubblicato il DPCM 26 aprile 2020 relativo alle nuove disposizioni per contrastare l’epidemia

È stato pubblicato il DPCM 26 aprile 2020 che dà il via alla cosiddetta “Fase 2” per la gestione dell’epidemia da Covid-19, definendo le condizioni per la ripresa delle attività produttive e di alcune attività commerciali. Le nuove disposizioni producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020; le imprese che, in virtù del nuovo Decreto, possono riprendere l’attività produttiva a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministero della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio nazionale.

Il testo del DPCM 26 aprile 2020 è disponibile a questo link.

Si riassumono brevemente di seguito le misure introdotte dal decreto per le attività lavorative:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

E’ confermato quanto segue:

· sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; in ogni caso è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa da quella in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;

· i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio medico curante;

· ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al coronavirus è vietato muoversi dalla propria abitazione;

· restano sospesi qualunque tipo di manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura e i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a dopo il 18 maggio 2020;

· nello svolgimento di riunioni sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto (in particolare per quanto riguarda strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito di questa emergenza); comunque, deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI

In linea con quanto stabilito dai precedenti DPCM, l’art. 2 del nuovo Decreto conferma la sospensione sull’intero territorio nazionale delle attività produttive, ad eccezione delle attività riportate nell’Allegato 3.

ULTERIORI ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI CONSENTITE

Oltre alle attività espressamente citate nell’Allegato 3, restano consentite:

· le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146(2);

· l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

· ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Le imprese le cui attività sono consentite devono rispettare i contenuti dei seguenti Protocolli:

· Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali e integrato il 24 Aprile 2020, riportato all’Allegato 6;

· Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e le Parti sociali, riportato all’Allegato 7;

· Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, riportato all’Allegato 8.

La mancata attuazione di questi Protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Alle imprese che, in virtù del DPCM 26 aprile 2020, possono riprendere l’attività produttiva a partire dal 4 maggio 2020, è consentito svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire dal 27 aprile 2020.

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI SOSPESE

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Previa comunicazione al Prefetto competente per territorio, per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ed è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Numerose Prefetture hanno reso disponibile un fac-simile di comunicazione. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le attività oggetto della comunicazione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di effettiva funzionalità nell’assicurare la continuità della filiera. Fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, l’attività è legittimamente svolta sulla base della comunicazione inviata.

ATTIVITÀ COMMERCIALI, SERVIZI DI RISTORAZIONE E ALLA PERSONA, ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO

Inoltre l’Art. 1, comma 1, del provvedimento stabilisce, in linea con quanto già previsto dai precedenti DPCM, che:

· sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1 del Decreto, tra cui si segnalano: commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; farmacie; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Rispetto all’elenco stabilito dal precedente DPCM 10 aprile 2020 è stata aggiunta l’attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, devono assicurare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, provvedere affinché gli ingressi avvengano in modo dilazionato ed impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Viene raccomandata inoltre l’applicazione delle misure elencate dall’Allegato 5 del decreto;

· sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale che garantiscono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Possono inoltre rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale (che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali) e all’interno di ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;

· sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti), ad eccezione di quelle elencate nell’Allegato 2 al provvedimento, ovvero: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse;

· è garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Il DPCM (Art. 1, comma 1, lett. gg) conferma che la modalità dì lavoro agile può essere attivata dai datori di lavoro anche in assenza degli specifici accordi previsti dalla normativa in materia.

Il DPCM conferma, inoltre, che il lavoro agile - raccomandato, ove possibile, per ogni attività lavorativa - potrà essere adottato come modalità di lavoro per proseguire le attività di cui ne è stata disposta la sospensione. Ai sensi delle previgenti disposizioni, le misure relative al lavoro agile restano in vigore sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020).

In merito agli istituti di legge e contrattuali utilizzabili per la riduzione o sospensione delle attività lavorative, fermo restando quanto previsto dal Decreto “Cura Italia” n.17/2020 in tema di ammortizzatori sociali, il DPCM conferma la raccomandazione del ricorso a congedi e ferie.

In merito alla gestione dei rapporti di lavoro ed in particolare alle misure anti-contagio, si rimanda all’Accordo di integrazione del Protocollo fra il Governo e le Parti sociali.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Nell’intero territorio nazionale, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

INGRESSI E SOGGIORNI BREVI IN ITALIA

Il Decreto riprende in maniera organica le regole per gli ingressi in Italia, i transiti e i soggiorni di breve durata per esigenze lavorative delle persone fisiche, raccogliendo quanto già previsto nei precedenti decreti e ordinanze interministeriali.

Si ricorda che le disposizioni previste non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante di imprese aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso per l’esercizio della professione e ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per motivi di lavoro.

Per l’equipaggio dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante di imprese estere rimangono valide le regole per l’ingresso in Italia, compresa la comunicazione all’ASL competente per territorio della propria presenza nel nostro Paese e l’autodichiarazione.

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