12 Giugno 2020
Igiene e Sicurezza
Con una modifica al Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), è stata riconosciuta l’esclusione della responsabilità del Datore di lavoro per infortunio professionale per infezione da Covid-19 in caso di applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli di riferimento.
La nuova disposizione, che tiene conto di alcune positive precisazioni dell’INAIL con la Circolare 22/2020, prevede che l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali costituisce corretto adempimento degli obblighi di tutela della integrità psicofisica del lavoratore previsti dall’articolo 2087 del Codice civile a carico dei datori di lavoro.
In quanto tale, quindi, l’applicazione del Protocollo è riconosciuta dal legislatore come idonea ad escludere la responsabilità (civile e penale) dell’imprenditore, indipendentemente dal riconoscimento delle tutele da infortunio professionale da parte di INAIL nei casi di accertata infezione da coronavirus.
Si tenga però conto che il DPCM del 17 maggio 2020, dando attuazione al Decreto Legge n. 33/2020, distingue puntualmente due ambiti di attività ed assegna a ciascuno una regolamentazione differente: per le attività produttive industriali e commerciali indicate all’articolo 2 valgono i protocolli nazionali, mentre per le altre attività economiche indicate all’articolo 1 le regioni intervengono con propri protocolli o linee guida. In assenza di protocolli definiti a livello territoriale, valgono i protocolli nazionali.
Nelle attività produttive industriali si ribadisce quindi che il Protocollo di riferimento per le misure da attuare per prevenire il contagio da coronavirus è quello sottoscritto tra Governo e Parti sociali il 24 aprile 2020.
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