Chiarimenti proroghe validità documentazione di trasporto

Il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sull’applicazione delle proroghe alla validità della documentazione di trasporto, introdotte dall’Unione Europea.

Le proroghe introdotte dal Regolamento comunitario, secondo i principi del diritto dell’Unione europea, sono infatti direttamente applicabili nel nostro ordinamento, mentre le disposizioni nazionali, se più favorevoli rispetto a quelle del Regolamento, valgono solo in regime nazionale.

Carta Qualificazione Conducente (CQC)

In base alla proroga generale sulla validità dei documenti le CQC rilasciate in Italia e in scadenza nel periodo 31 gennaio - 29 marzo 2020 restano valide esclusivamente sul territorio nazionale fino al 29 ottobre 2020, indipendentemente dalla data di scadenza della singola Carta.

Per gli altri Paesi dell’Unione europea vale la proroga di 7 mesi a decorrere dall’effettiva scadenza della Carta (es. la scadenza dell’1 febbraio è prorogata all’1 settembre).

Per le CQC che scadono nel periodo 29 marzo - 31 agosto 2020, vale la proroga di 7 mesi successivi alla data di effettiva scadenza della Carta, sia nei trasporti nazionali che comunitari.

Patenti

Per quanto riguarda le patenti, esiste armonia tra le proroghe nazionali e comunitarie: le patenti con scadenza nel periodo 1 febbraio - 31 agosto 2020 restano valide per i 7 mesi successivi alla data di scadenza, sia a livello nazionale che comunitario.

Restano unicamente escluse le patenti scadute il 31 gennaio: queste patenti possono usufruire della sola proroga prevista a livello nazionale fino al 31 agosto 2020.

Tachigrafi

L’ispezione biennale dei tachigrafi con scadenza tra l’1 marzo e il 31 agosto 2020 può essere eseguita entro i 6 mesi successivi alla data di scadenza. La proroga vale in ambito nazionale e comunitario.

Carte del Conducente

Il Regolamento europeo ha previsto che, nel caso di richiesta di rinnovo della Carta del Conducente, o di richiesta di sostituzione di una Carta non più utilizzabile, nel periodo 1 marzo – 31 agosto 2020, il rilascio della Carta deve avvenire nel termine di due mesi.

Il conducente potrà provvedere alle annotazioni manuali del tachigrafo a condizione che il rinnovo sia stato richiesto almeno 15 giorni prima della data di scadenza della Carta, o che sia avvenuta la richiesta di sostituzione e la Carta danneggiata sia stata restituita all’Autorità competente.

Revisione veicoli

Per quanto riguarda le revisioni dei veicoli si configurano 4 casistiche differenti:

· se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, i veicoli possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;

· se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (entro il 29 febbraio), i veicoli possono circolare sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Stati Membri dell’UE fino al 30 settembre;

· se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (Italia compresa) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista;

· I veicoli a due, tre e quattro ruote “leggeri”(9) e i rimorchi di ridotte dimensioni, immatricolati in Italia, la cui revisione scadrà o è scaduta entro il 31 luglio 2020, possono circolare sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020, essendo esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento europeo.

Licenze comunitarie

Il Regolamento UE ha stabilito che le licenze comunitarie con scadenza nel periodo 2 marzo - 31 agosto 2020 sono prorogate di 6 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per analogo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per gli attestati del conducente rilasciati a imprese di trasporto che assumono conducenti di paesi extra UE.

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