Novità Carta Qualificazione Conducente

L’Italia ha recepito Il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 50, pubblicato sulla GU n. 146 del 10.06.2020) la Direttiva europea (Direttiva (UE) 2018/645) che ha modificato la disciplina comunitaria relativa alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC (Carta Qualificazione Conducente). Il provvedimento entrerà in vigore il 25 giugno 2020.

 

Modifiche

Il Decreto apporta delle modifiche ed integrazioni al Codice della Strada e al Decreto Legislativo dell’autotrasporto.

Gli interventi sul Decreto Legislativo dell’autotrasporto riguardano le seguenti disposizioni:

· qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti: è chiarito che l'attività di guida su strada per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica;

· ambito di applicazione: sono definiti i soggetti che devono effettuare la qualificazione, ovvero i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e Spazio economico europeo, nonché i cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati in quest’ultima;

· deroghe esclude dalla qualificazione i conducenti di:

- veicoli con velocità massima autorizzata non superiore ai 45 km/h;

- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, oppure di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

- veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione;

- veicoli utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale;

- veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;

- veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività;

Inoltre, la qualificazione non è prevista quando i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; non offrono servizi di trasporto; nel caso di un trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

· formazione periodica si ribadisce l’obbligo di rinnovo della CQC ogni 5 anni, frequentando corsi di formazione. Terminata la formazione periodica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma al conducente la validità della qualificazione;

· luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica: i conducenti che hanno in Italia la residenza anagrafica, così come i cittadini di un Paese terzo alla UE o allo SEE (Spazio Economico Europeo) dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia;

· Codice Unionale il Ministero stabilirà con un Decreto Ministeriale le modalità di rilascio della CQC e di apposizione del Codice Unionale "95". Gli attestati del conducente che non recano indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore di questo Decreto, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente Decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza;

· requisiti minimi per la formazione e Requisiti relativi al modello della Comunità europea di Carta di Qualificazione del Conducente: saranno aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. È, inoltre, confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi. Infine, è stata inserita la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale e periodica;

· assistenza reciproca degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo: in cui si prevede lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali. L’accesso alla rete è consentito esclusivamente alle Autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

E' stato modificato anche il Codice della Strada, inserendo l’articolo “Rete dell'Unione europea delle patenti di guida” in materia di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.

 

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il Ministero aggiornerà le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso e per la connessione con la rete della UE delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

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