16 Giugno 2020
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Il 15 giugno 2020 è stata pubblicata una modifica del regolamento che disciplina i così detti POP (Persistent Organic Pollutants) per inserire il PFOA (acido perfluoroottanoico), i suoi sali e i composti a esso correlati all’elenco delle sostanze in allegato I parte A (sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione).
Gli inquinanti organici persistenti detti anche POP sono sostanze chimiche che persistono nell'ambiente e sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. I POP sono disciplinati dal Regolamento 2019/1021 che ha istituito un quadro normativo che consente l'adozione di misure volte a porre fine alla fabbricazione, all'immissione in commercio e all'uso di POP di fabbricazione intenzionale.
Il Regolamento 2020/784 modifica l'allegato I del Regolamento sui POP e inserisce il PFOA (acido perfluoroottanoico) dei suoi sali e dei composti a esso correlati, sarà vietato, in Europa, la fabbricazione, immissione in commercio e uso di tale sostanza sia allo stato puro sia all'interno di miscele o di articoli.
Vi sono però delle deroghe al divieto che sono riportate nell’ultima colonna dell’allegato I, con tempistiche di applicazione differenti in base allo specifico uso. Alcune di queste sono le stesse presenti nell’allegato XVII del REACH relativo alle restrizioni (anche se alcune sono state oggetto di valutazione del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti e non tutte sono state concesse ai sensi della «convenzione») mentre una deroga non presente nel REACH è stata concessa nella «convenzione» e pertanto viene inserita nel solo Regolamento sui POP.
Il Regolamento entra in vigore il 4 luglio e le sue disposizioni si applicano a partire dalla stessa data.
Alcune deroghe però si applicano solo fino al 3 dicembre 2020, data di entrata in vigore della modifica dell’allegato A della convenzione di Stoccolma riguardante il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati.
In particolare l’uso del PFOA, dei suoi sali e/o dei composti a esso correlati è autorizzato fino a tale data nei seguenti articoli:
a) dispositivi medici diversi da quelli impiantabili ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745;
b) inchiostri da stampa in lattice;
c) nanorivestimenti al plasma.
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