ECHA: Chiariti i termini per l'aggiornamento dei fascicoli di registrazione

La Commissione europea ha chiarito il significato di "senza indebito ritardo" in un regolamento di attuazione, che ha ora ricevuto il voto favorevole di tutti gli Stati membri.

Le società sono responsabili dell'aggiornamento delle loro registrazioni con nuove informazioni pertinenti, di propria iniziativa, senza indebito ritardo.

Le scadenze previste per le diverse tipologie di aggiornamenti diventeranno applicabili dopo la pubblicazione del regolamento di attuazione, prevista entro la fine dell'anno.

L'ECHA sta preparando ulteriori informazioni per i dichiaranti, compreso un aggiornamento della guida alla registrazione.

Tempistiche per aggiornare il dossier di registrazione:

  • Modifiche dello stato giuridico o dell'identità del dichiarante entro 3 mesi
  • Modifiche della composizione della sostanza entro 3 mesi
  • Modifiche della fascia di tonnellaggio entro 3 mesi
  • Nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati entro 3 mesi
  • Nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l'ambiente entro 6 mesi
  • Modifiche della classificazione e dell'etichettatura della sostanza registrata entro 6 mesi
  • Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro entro 12 mesi
  • Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all'allegato IX o X entro 12 mesi
  • Modifiche per quanto riguarda l'accesso consentito alle informazioni nella registrazione entro 3 mesi
  • Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari entro 3 mesi
  • Altri aggiornamenti combinati entro 12 mesi
  • Aggiornamenti delle trasmissioni comuni:
    • entro 3 mesi, qualora si tratti di un caso che prevede un aggiornamento a seguito di una circostanza di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i)
    • entro 9 mesi, qualora si tratti di un caso che prevede un aggiornamento o una modifica della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti sulla sicurezza d'uso
    • entro 9 mesi, nel caso in cui una delle circostanze di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, comporti anch'essa la necessità di aggiornare o modificare una relazione sulla sicurezza chimica esistente o gli orientamenti sulla sicurezza d'uso
  • Aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all'articolo 131 di tale regolamento la registrazione è aggiornata al più tardi alla data a decorrere dalla quale tale modifica si applica, salvo disposizioni contrarie contenute in tale modifica.

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per maggiori informazioni consultare la bozza di misura di esecuzione

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