ADR: Accordo M329

L’Italia ha recepito l’Accordo Multilaterale di Deroga M329 che sostituisce il precedente Accordo M287, scaduto in data 1 agosto 2020, e che introduce alcune deroghe sulla raccolta e il trasporto di rifiuti contenenti merci pericolose.
In deroga alle disposizioni dell’ADR, il trasporto di alcune tipologie di rifiuti e di merci pericolose o che contengono merci pericolose, è ammesso alle condizioni di seguito elencate:

Classificazione semplificata

  • Rifiuti di generatori di aerosol possono essere classificati con UN3509

Imballaggio

  • Utilizzo di imballaggi non omologati per rifiuti dei gruppi di imballaggio II e III

Trasporto alla rinfusa

  • I rifiuti di aerosol possono essere movimentati alla rinfusa con mezzi chiusi o telonati.

Disposizioni particolari per certe categorie di rifiuti

  • Macchinari o equipaggiamenti che contengono merci pericolose nelle loro apparecchiature interne o operative sono esentati dalle disposizioni dell’ADR a patto che siano state prese misure adeguate a prevenire ogni fuoriuscita durante il trasporto.
  • I rifiuti di medicinali, non più contenuti negli imballaggi usati per la vendita o la distribuzione, sono esenti dall’ADR come lo erano i prodotti originari.
  • Gli estintori (UN 1044) trasportati in modo da impedire una fuoriuscita accidentale sono esenti dall’ADR se fabbricati e riempiti secondo le disposizioni applicate nel Paese di fabbricazione.

Marcatura ed etichettatura

  • Possono essere utilizzate etichette e marchi non conformi all’ADR

Documento di trasporto

  • Non serve nome tecnico
  • Si può riportare il peso stimato
  • Riportare la dicitura ʺTrasporto conforme ai termini di 1.5.1 ADR (M329)ʺ.

Altre disposizioni

  • La massa lorda delle merci imballate in quantità limitata può esser stimata
  • Tutte le altre disposizioni rilevanti dell’ADR devono essere applicate.



Validità dell’accordo
L’Accordo di Deroga M329 ha validità fino al 21 settembre 2025 e si applica nei Paesi che lo hanno sottoscritto.

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