19 Novembre 2020
Prodotto
L’Italia ha sottoscritto l’Accordo multilaterale M331 per derogare in ambito nazionale da alcune disposizioni del Regolamento ADR per il trasporto stradale di merci pericolose.
Con la sottoscrizione dell’Accordo multilaterale di deroga M331è permesso fino al 31 marzo 2021 il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusI a scopo di ricarica e che hanno superato il termine delle prove e controlli periodici, per un limitato numero di gas.
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri UN:
· UN 1002, ARIA COMPRESSA;
· UN 1013, DIOSSIDO DI CARBONIO;
· UN1046, ELIO COMPRESSO;
· UN 1070, PROTOSSIDO DI AZOTO;
· UN 1072, OSSIGENO COMPRESSO;
· UN 1660, OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO;
· UN 1956, GAS COMPRESSO N.A.S.;
· UN 3156, GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.;
· UN 3157, GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S..
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri UN:
· UN 1073, OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO;
· UN 1963, ELIO LIQUIDO REFRIGETATO;
· UN 1977, AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M 331)”.
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