Varianti SARS-CoV-2, vaccini, contatti stretti e contatti a basso rischio: alcune indicazioni delle Autorità

A seguito della pubblicazione della Circolare Ministero della Salute 3787/2021 e del Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021, riassumiamo le principali novità che coinvolgono anche le attività lavorative:

Circolare Ministero della Salute 3787/2021

Il tracciamento per i casi sospetti o confermati di varianti prevede l'identificazione non solo dei contatti stretti ma anche dei contatti a basso rischio (1).
Si segnala che alcune Asl stanno disponendo la tracciatura dei contatti a basso rischio non solo per i casi conclamati di variante, ma anche nei casi di focolai aziendali. E' opportuno monitorare le pubblicazione delle ASL territoriali per informazioni più aggiornate.

Siamo a conoscenza che l’ASL territoriale sta già procedendo alla tracciatura dei contatti applicando le nuove indicazioni: chiede di segnalare i contatti lavorativi stretti, dividendoli fra contatti stretti e contatti a basso rischio, e da ricercare nei 2 gg e fino a 14 gg precedenti la comparsa dei sintomi o, l’esecuzione del tampone, se asintomatico.

Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021
Nel rinviare alla lettura del documento, si evidenziano di seguito, in sintesi, i contenuti di maggior interesse:

La circolazione delle varianti non richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull’uso delle mascherine e sull’igiene delle mani, ma è necessaria una applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure.
E' indispensabile rafforzare il rispetto di tutte le misure di controllo non farmacologiche, oltre a evitare gli spazi chiusi e, nel caso di lavoratori, rispettare tutte le ulteriori misure di prevenzione eventualmente prescritte.
Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo).
Il documento consente quindi di ritenere che le misure del Protocollo del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020, risultino ancor oggi adeguate. Tuttavia, anche alla luce della sopracitata Circolare del Ministero della Salute, si ricorda che anche una scrupolosa applicazione del Protocollo potrebbe non essere sufficiente per scongiurare provvedimenti di quarantena per i lavoratori.

Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, anche se vaccinati, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, seguire l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.

Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna comunque adottare le misure previste per i contatti stretti secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute.

Chi ha avuto il Covid-19 deve comunque vaccinarsi e non è a rischio di avere delle reazioni avverse più frequenti o gravi al vaccino.
Si evidenzia quindi che, per quanto ad oggi il vaccino non sia generalmente disponibile per la generalità dei lavoratori, a meno che non rientrino nelle categorie prioritarie secondo il piano vaccinale, la nota dell’ISS sottolinea l’utilità della vaccinazione anche per chi ha già avuto il Covid-19.

 

(1) Per la definizione di contatto ad alto rischio (contatto stretto) si rimanda alla circolare n. 18584 del 29/05/2020; per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC (“Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update,” 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020) si intende: una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.


 

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