29 Marzo 2021
Prodotto
L'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento CLP prevede che "ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta".
La FAQ 273 dell'ECHA spiega che tipo di informazioni devono essere fornite in una pubblicità per miscele ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del CLP.
In caso di vendita on line di prodotti pericolosi è necessario, per ottemperare agli obblighi dell’art.48 del CLP, menzionare i pericoli indicati sull’etichetta, se l’etichettatura CLP non è consultabile online.
Il consumatore non deve acquistare una miscela pericolosa senza essere a conoscenza dei suoi pericoli.
Quindi in caso di vendita online, si ritiene necessario pubblicare l’etichetta CLP contenente le frasi di rischio dei prodotti e, nel caso in cui questo non sia possibile, è necessario riportare le indicazioni di pericolo, le indicazioni di pericolo supplementari, i pittogrammi di pericolo e l’avvertenza.
Per le vendite al pubblico non è sufficiente e nemmeno pertinente fare riferimento ad una scheda di dati di sicurezza contenente queste informazioni.
Per pubblico si intende chiunque non acquisti la miscela per le proprie attività professionali.
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