PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO COVID (D.L. 1 aprile 202) DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE SANITARIO

È stato pubblicato il nuovo Decreto Legge in materia di misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, che proroga la validità del DPCM 2 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021. Le misure definite dal provvedimento sono efficaci dal 7 aprile al 30 aprile 2021.

Il Decreto non introduce nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali, che devono quindi continuare a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali.

Tuttavia è particolarmente rilevante quanto disposto dall’Art. 4 del DL 01/04/2021 riguardante le professioni sanitarie.
Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte.

CHI
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali (non viene specificato con che tipo di rapporto di lavoro)

OBBLIGHI
sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro il medesimo termine (5 GIORNI, quindi entro il 6 aprile) i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.

Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV- 2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione
la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

L’azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa per eventuali controindicazioni certificate dal MMG, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o la insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1.

Decorsi i termini di cui al comma 5 (5 giorni), l’azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. (Quindi solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell'Azienda sanitaria locale il DL può sospendere il lavoratore dalla sua mansione)

La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall’Ordine professionale di Appartenenza.

Ricevuta la comunicazione da parte dell'azienda sanitaria locale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni.
Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Quindi cosa fare:

Entro 5 giorni dall’entrata in vigore del DL (cioè 6 aprile) i DATORI DI LAVORO devono comunicare alla regione (https://salute.regione.emilia-romagna.it/art4dl44) l'elenco dei dipendenti con la qualifica di esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.


Dopo che l'azienda sanitaria locale ha accertato l'inadempienza, comunica i nominativi dei lavoratori non vaccinati al DL e all'Ordine Professionale.
L'atto di accertamento
da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.


 

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