OBBLIGO MISURAZIONI RADON NEI LUOGHI DI LAVORO – scadenza imminente

Il D.Lgs. 101/2020 definisce le norme di prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di radioprotezione.

COS’E’ IL RADON
Il Radon (Rn-222) è un gas naturale radioattivo, inodore, incolore e privo di sapore presente in natura. E’ prodotto dal decadimento del radioisotopo radio 226, derivante a sua volta dall’uranio 238.
Il radon è una delle principali cause di cancro ai polmoni.

DOVE SI TROVA
Essendo l’U-238 il più abbondante in natura, anche il Radon è praticamente presente ovunque nel terreno e nelle rocce e da qui all’aria che respiriamo.
La presenza del Radon dipende dalle caratteristiche del terreno, dai materiali, dalla tipologia dell’edificio, dalle aperture per il passaggio dei vari impianti, dalla presenza di crepe e fessure (vie di ingresso di gas dal terreno sottostante).

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO ED ESERCENTI
I luoghi di lavoro soggetti alle disposizioni del decreto per le esposizioni al Radon sono (art. 16):
A. luoghi di lavoro sotterranei;
B. luoghi di lavoro semisotterranei o al piano terra nelle aree prioritarie;
C. luoghi di lavoro di particolare tipologia indicati nel «Piano nazionale Radon»;
D. stabilimenti termali.

In detti luoghi è necessario eseguire misure di concentrazione media annua (Bq/m3) di attività di Radon in aria. Diversamente da quanto imposto dalle precedenti norme in materia, le misurazioni vanno fatte in tutti i locali sotterranei, indipendentemente dalla destinazione e dal tempo di permanenza dei lavoratori (quindi anche spogliatoi, archivi, depositi, …).
Per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali (A. e D.), le misure devono essere eseguite entro il 27 agosto 2022. Trattasi di misure della durata di un anno perciò è necessario installare i rilevatori entro il 22 agosto del 2021.
Per l’esercente che non esegue queste misurazioni con modalità e scadenze indicate nel decreto, il legislatore ha previsto l’arresto da uno a sei mesi o un’ammenda da 2 mila euro a 15 mila euro (art. 205).

Cepra è a disposizione degli esercenti di luoghi sotterranei e di stabilimenti termali per fare un piano di monitoraggio, installare i rilevatori e fornire la relazione tecnica, il cui contenuto è indicato al punto 4 dell’allegato II del D.Lgs. 101/2020. In base alle risultanze delle misurazioni, saranno indicati tutti gli eventuali ed ulteriori obblighi previsti dal decreto.

Gli interessati possono inviare mail a sicurezza@ceprasrl.it.



 

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