08 Luglio 2021
Ambiente
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 102/2020 (28 agosto 2020) viene modificato l’art. 270 del testo unico ambientale in merito all’ individuazione e convogliamento degli impianti con emissioni in atmosfera di stabilimenti industriali.
Tale modifica normativa prevede l’obbligo di redigere una relazione sulla possibilità e fattibilità di sostituzione di determinate sostanze che possono causare emissioni potenzialmente pericolose durante il
processo produttivo.
Tale relazione deve essere presentata qualora all’interno del ciclo produttivo che può generare un’emissione convogliata o diffusa siano utilizzate materie prime (miscele o sostanze):
- Classificate cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- Di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Tabella A2, Allegato 1, Parte V, D.lgs. 152/2006) ovvero:
CLASSE I |
CLASSE II |
Policlorodibenzodiossine |
Policlorobifenili |
Policlorodibenzofurani |
Policlorotrifenili |
|
Policloronaftaleni |
- Classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH (SVHC, Substance Of Very High Concern), la lista delle sostanze SVHC è consultabile al seguente indirizzo.
Con l’aggiunta del comma 7-bis all’articolo 271 del D.Lgs. 152/2006, viene introdotto l’obbligo, per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze sopracitate sono utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, all'autorità competente, una relazione con la quale si analizza la disponibilità a:
- Trovare sostanze alternative alle suddette e considerarne i rischi
- Studiare la fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione
Quando farlo?
I gestori di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 28 agosto del 2020, che utilizzino, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni tali sostanze o miscele hanno l’obbligo di inviare la relazione entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 28 agosto 2021.
Cosa comporta il mancato invio della relazione?
Il mancato adempimento a tale obbligo può essere sanzionato dall’autorità competente tramite sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 € (art. 279, co. 4, D.Lgs. 152/2006).
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