16 Luglio 2021
Prodotto
L’Italia ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M338 e RID 04/2021 per derogare in ambito nazionale da alcune disposizioni dei Regolamenti ADR e RID per il trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose.
Sarà possibile trasportare le miscele di idrocarburi e butadiene, con una concentrazione di butadiene di più del 20% ma non superiore al 40%, aventi una pressione di vapore a 70°C non superiore a 1.1 MPa (11 bar) e una densità a 50°C non inferiore a 0.525 kg/l, sotto la rubrica UN 1010 BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED.
Con l’edizione 2021 dei regolamenti di trasporto merci pericolose era stata introdotta, infatti, una modifica che obbligava le imprese ad utilizzare per queste miscele delle rubriche generiche n.a.s (non altrimenti specificate), perdendo così l’informazione sui pericoli specifici del butadiene in caso di emergenza.
La deroga è valida fino al 30 giugno 2025 in tutti gli Stati che hanno siglato questi accordi
Lo speditore dovrà infine riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura:
“Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M338)” (per il trasporto stradale);
“Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (4/2021)” (per il trasporto ferroviario).
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