16 Luglio 2021
Prodotto
L’Italia ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M339 e RID 05/2021 per derogare in ambito nazionale da alcune disposizioni dei Regolamenti ADR e RID per il trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose. L
Con la sottoscrizione di questi Accordi multilaterali di deroga è permesso fino al 30 settembre 2021 il riempimento e il trasporto terrestre di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi a scopo di ricarica e che hanno superato il termine delle prove e controlli periodici, per un limitato numero di gas.
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri UN:
· UN 1002, ARIA COMPRESSA;
· UN 1013, DIOSSIDO DI CARBONIO;
· UN1046, ELIO COMPRESSO;
· UN 1070, PROTOSSIDO DI AZOTO;
· UN 1072, OSSIGENO COMPRESSO;
· UN 1660, OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO;
· UN 1956, GAS COMPRESSO N.A.S.;
· UN 3156, GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.;
· UN 3157, GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S..
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri UN:
· UN 1073, OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO;
· UN 1963, ELIO LIQUIDO REFRIGETATO;
· UN 1977, AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO.
La deroga è valida in tutti gli Stati che hanno siglato questi accordi.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura:
“Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M339)” per il trasporto stradale;
“Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (5/2021)” per il trasporto ferroviario.
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