Accordi multilaterali M339 e RID 05/2021

L’Italia ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M339 e RID 05/2021 per derogare in ambito nazionale da alcune disposizioni dei Regolamenti ADR e RID per il trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose. L

Con la sottoscrizione di questi Accordi multilaterali di deroga è permesso fino al 30 settembre 2021 il riempimento e il trasporto terrestre di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi a scopo di ricarica e che hanno superato il termine delle prove e controlli periodici, per un limitato numero di gas.

 

Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri UN:

· UN 1002, ARIA COMPRESSA;

· UN 1013, DIOSSIDO DI CARBONIO;

· UN1046, ELIO COMPRESSO;

· UN 1070, PROTOSSIDO DI AZOTO;

· UN 1072, OSSIGENO COMPRESSO;

· UN 1660, OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO;

· UN 1956, GAS COMPRESSO N.A.S.;

· UN 3156, GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.;

· UN 3157, GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S..

 

Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri UN:

· UN 1073, OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO;

· UN 1963, ELIO LIQUIDO REFRIGETATO;

· UN 1977, AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO.

 

La deroga è valida in tutti gli Stati che hanno siglato questi accordi.

Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura:

“Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M339)” per il trasporto stradale;

“Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (5/2021)” per il trasporto ferroviario.

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