GREEN PASS COVID-19: OBBLIGATORIO dal 15 ottobre anche nel settore privato

In base a quanto disposto dal DL 127/2021, dal prossimo 15 ottobre 2021 (e per ora fino al 31/12), per accedere ai luoghi di lavoro, sarà obbligatorio possedere la certificazione verde COVID-19 (Green pass) per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato.

In attesa che vengano pubblicate le modalità attuative e chiarimenti da parte del Governo, riassumiamo le principali disposizioni per il settore privato a cui ci si dovrà attenere:
 

 

GREEN PASS

 

Viene rilasciato a chi:
- si sottopone alla vaccinazione,
- è guarito dal Covid nei 6 mesi precedenti
- si sottopone a un test ottenendo un risultato negativo.

 

SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti a possedere e ad esibire, su richiesta, il Certificato Verde COVID-19 tutti coloro che svolgano un’attività di lavoro dipendente o autonomo nel
settore privato.
 
SOGGETTI ESCLUSI Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie competenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE Il Green pass è necessario per accedere, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni. Quindi qualsiasi persona che acceda in un luogo di lavoro per svolgere una attività lavorativa deve esibire il Green pass (compresi i volontari, gli artigiani, i liberi professionisti, …).
DURATA DELL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS L’obbligo suddetto decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza.
 
SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E MODALITA' OPERATIVE I datori di lavoro sono i responsabili dell’effettuazione dei controlli.
I datori di lavoro privati devono quindi definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per verificare (anche a campione) il rispetto dell’obbligo di certificazione, prevedendo preferibilmente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando, con atto formale (delega o nomina), i soggetti incaricati dell’accertamento e del controllo.
Attualmente le verifiche delle certificazioni devono essere effettuate secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021 (app VerificCa19), ma si attendono le linee guida definitive in materia.
 
LAVORATORE PRIVO DELLA CERTIFICAZIONE I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Certificato Verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze sotto il profilo disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso comunque denominato.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sostituire il lavoratore (per un periodo non superiore a 10 giorni e al massimo per due volte) con un altro lavoratore. In questo caso il lavoratore senza green pass viene sospeso dal lavoro.
 
SANZIONI Un lavoratore che accede ad un luogo di lavoro senza green pass è soggetto a sanzione da 600 € a 1500 € (restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore).
Il datore di lavoro che non controlla o non organizza il sistema di controllo è soggetto a sanzione da 400 € a 1000 €.
 

 

COSA FARE SUBITO

In attesa di ulteriori chiarimenti per organizzare definitivamente il sistema di controllo dei Green pass (che probabilmente darà la possibilità di utilizzare l’applicazione verifica C19, quella già utilizzata nei ristoranti e mense e/o di integrare gli accessi già gestiti dai software), si suggerisce di:

- INFORMARE I LAVORATORI
Si può preparare una comunicazione (da mettere in bacheca, da spedire via mail, …) con, ad esempio il seguente testo:

“Si avvisano tutti i lavoratori che, sulla base del Decreto Legge n° 127 del 21 settembre 2021, a partire dal 15 ottobre 2021 non sarà più possibile accedere ai luoghi di lavoro sprovvisti della certificazione verde COVID-19 (green pass).

Il Green pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
• essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Fonte: https://www.dgc.gov.it/web/checose.html alla data del 24/09/2021.

Il datore di lavoro predisporrà i necessari controlli come previsto dallo stesso decreto.
I lavoratori non in regola saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass. Nel periodo di assenza ingiustificata il lavoratore non avrà alcuna retribuzione. Per i lavoratori sorpresi al lavoro senza green pass sono previste sanzioni da 600 € a 1500 €.”

- INDIVIDUARE TRA I DIPENDENTI IL SOGGETTO/I SOGGETTI INCARICATO/I DI EFFETTUARE LE VERIFICHE


Alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni operative che saranno emanati in materia, seguiranno ulteriori comunicazioni per organizzare il sistema di controllo dei Green pass e procedere con gli eventuali adeguamenti al protocollo aziendale.
 

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