CONTROLLI GREEN PASS

Come già anticipato, venerdì 15/10/2021 entrerà in vigore l'obbligo di verifica del possesso del green-pass per i lavoratori come disposto dal DL 127/2021.
Ricordiamo che il decreto legge n. 127/2021, in vigore dal 22 settembre 2021, introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro, esclusi i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

La normativa prevede che le aziende organizzino preventivamente il sistema di verifica delle certificazioni verdi che, in linea di massima, dovrà essere costituto da:

- Procedura contenente le modalità di effettuazione dei controlli
- Registro dei controlli
- Nomina dei soggetti incaricati dei controlli e dell’accertamento delle violazioni degli obblighi
- Controllo dei green pass mediante la lettura del QR-Code con apposita app VerificaC19, nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi
- Informazione ai lavoratori interni, esterni e fornitori.

Ad oggi si è ancora in attesa che vengano pubblicate le linee guida ufficiali che dovrebbero dare indicazioni precise per organizzare il sistema dei controlli e chiarire dubbi interpretativi.
In relazione alla gestione del controllo dei Green Pass ricordiamo quanto segue:

- qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, sino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato;

- in caso di accesso da parte del lavoratore sprovvisto del "Certificato Verde COVID-19" nei luoghi di lavoro è prevista a carico di quest’ultimo una sanzione amministrativa da 600 € a 1.500 €;

- per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una volta sola e non oltre il termine del 31 dicembre 2021;

- in caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro, ovvero in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine del 15 ottobre 2021, è prevista a suo carico una sanzione amministrativa da 400 € a 1.000 €;

- in base alle modifiche introdotte dall’art. 3 del DL 139/2021, l’azienda, per motivi organizzativi, può richiedere preventivamente (entro un termine che stabilirà l’azienda stessa) ai dipendenti, che sono tenuti a comunicarlo, se risultino privi del Green Pass;

- la norma prevede che i controlli possano essere fatti anche a campione ma è suggeribile effettuarli sul 100% dei lavoratori e prima dell’ingresso in azienda. In tal modo non si dovrebbe verificare il caso di lavoratori privi di green pass all’interno dell’azienda per cui sarebbe poi necessario effettuare la comunicazione alla Prefettura;

- durante la lettura del QR-code si dovrà controllare unicamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e si dovrà conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione;

- non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione;

- le modalità di controllo che adotterete dovranno essere conformi alla normativa sulla privacy e, se necessario, dovrete aggiornare la vs documentazione interpellando chi per voi segue questa tematica;

- per tutto ciò che riguarda la gestione dei lavoratori privi di green pass, le sospensioni, la loro retribuzione ecc dovrete far riferimento al vs consulente del lavoro;

- l’introduzione del controllo del green pass non influisce sul vs protocollo di regolamentazione anticontagio che, pertanto, non è necessario modificare e dovrà continuare ad essere pienamente applicato;

- rimane valido che per i dipendenti privati che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, co. 2 della L. 43/2006, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali (art. 4 del Dl 44/2021) vige l’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2021 (si effettuerà comunque il controllo del green pass);

- come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno prot. 42957 del 23/09/2021, in sostituzione del green pass, ai lavoratori stranieri (es. trasportatori/clienti/fornitori/visitatori in arrivo dall’estero), in sostituzione del green pass, occorre richiedere il certificato di avvenuta vaccinazione);

- secondo le disposizioni attuali, tamponi rapidi negativi consentono il rilascio del green pass con validità di 48 h mentre i tamponi molecolari negativi consentono il rilascio del green pass con validità di 72 ore;

- in relazione a corrieri e trasportatori, visto che la normativa non lo esplicita, a ogni azienda dovrà decidere se il controllo sarà limitato agli ambienti interni o anche esterni (es cortili aziendali). In caso di accesso interno non c'è dubbio che occorra richiedere il possesso del certificato verde, ma è vero che spesso, anche per il rispetto delle stesse procedure COVID-19, l'accesso è limitato solo ad aree esterne, quindi occorrerà decidere l'ambito "territoriale" del controllo.

Per ulteriori necessità, contattare esclusivamente sicurezza@ceprasrl.it.

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