CIRCOLARE INL 1/2022 RELATIVA AGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 avente per oggetto: “Art.37, D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 (conv. da L. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Tale circolare fornisce le prime indicazioni sulle novità in materia di formazione che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti e sull'addestramento per i lavoratori.
Gli obblighi di formazione del Datore di lavoro saranno applicabili quando verrà definito l’apposito Accordo Stato-Regioni, mentre per i preposti la formazione può proseguire secondo gli Accordi Stato-Regioni vigenti (formazione in presenza e aggiornamento biennale saranno obbligatori solo con l’adozione del nuovo Accordo dedicato).
 

Circolare INL 1/2022
 


APPROFONDIMENTI SULLA CIRCOLARE

Formazione del Datore di lavoro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione del datore di lavoro definirà la durata, i contenuti e le modalità della formazione obbligatoria per i Datori di lavoro. I nuovi obblighi di formazione a carico dei Datori di lavoro non saranno quindi applicabili prima dell’adozione del nuovo Accordo.

Formazione di dirigenti e preposti
La formazione per i dirigenti e i preposti è già prevista dagli Accordi Stato-Regioni attualmente in vigore, pertanto, fino all’adozione del nuovo Accordo, deve proseguire con le modalità attualmente definite. In particolare si precisa che, per i preposti, la necessità di svolgere la formazione in presenza e la periodicità biennale dell’aggiornamento si applicheranno solo in seguito all’adozione del nuovo Accordo.

Periodo transitorio
Il nuovo Accordo Stato-Regioni definirà un periodo transitorio entro il quale sarà necessario conformarsi alle nuove regole per la formazione di Datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Obbligo di addestramento
Il DL Fiscale ha inoltre definito il termine addestramento, ovvero “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
La Circolare dell’INL chiarisce che questa nuova previsione trova immediata applicazione, a far data all’entrata in vigore del provvedimento, ovvero dal 21 dicembre 2021.
 

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