Approvata la quarta revisione della Direttiva Cancerogeni e Mutageni

Il Parlamento europeo in Plenaria ha dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto col Consiglio sulla quarta revisione della Direttiva CMD, che conferma l'estensione del campo di applicazione alle sostanze reprotossiche. In conseguenza di ciò, le 12 sostanze reprotossiche per cui erano stati definiti valori limite di esposizione professionale nell'ambito della Direttiva Agenti Chimici, sono direttamente inserite in questa nuova revisione della Direttiva CMD; in particolare le sostanze sono:

- inorganic lead and its compounds,
- N,N-Dimethylacetamide,
- Nitrobenzene,
- N,N Dimethylformamide,
- 2-Methoxyethanol,
- 2-Methyoxyethyl acetate,
- 2-Ethoxy ethanol,
- 2-Ethoxyethyl acetate,
- 1-Methyl-2-pyrrolidone,
- mercury and divalent inorganic mercury compounds including mercuric oxide and mercuric chloride (measured as mercury),
- bisphenol A; 4,4′-Isopropylidenediphenol,
- carbon monoxide.
 

A queste si aggiungono nuovi valori limite per composti del nichel e acrilonitrile e un abbassamento del valore del benzene.

La Direttiva ha anche definito un nuovo Allegato per i valori limite biologici e ha introdotto tali valori per il piombo e i suoi composti.

Un'altra novità del provvedimento riguarda l'inserimento, nel campo di applicazione della Direttiva, dei prodotti medicinali pericolosi, per i quali la Commissione deve tuttavia ancora stabilire una definizione e un elenco indicativo, oltre a dover preparare linee guida per la loro preparazione, gestione e smaltimento.

Infine la Direttiva affida alla Commissione il compito di:

- valutare la necessità di modificare il valore limite della polvere di silice cristallina respirabile;
- valutare il possibile inserimento di un valore limite biologico per il cadmio e i suoi composti inorganici, in combinazione con il valore limite di esposizione professionale;
- proporre un valore limite per il cobalto e i suoi composti inorganici;
- presentare, entro il 31 dicembre 2022, un piano di azione per definire o rivedere almeno 25 valori limite;
- stabilire livelli di rischio inferiori e superiori dove appropriato, per poter preparare linee guida sulla metodologia per stabilire valori limite basati sul rischio.

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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