Legge n. 215/2021 – MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA

E’ stata pubblicata la Legge n. 215/2021 (link) che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 146/2021 (cd. "DL Fiscale") e stabilito numerose integrazioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).
Vediamo le principali novità:

SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Il provvedimento introduce novità in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale che potrà essere disposta tramite provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'art. 14 del Decreto Legge 146/2021, prevede che l'INL adotti un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I dl D.Lgs. 81/2008.
L'intervento comporta l'estensione del concetto di lavoro irregolare alle ipotesi di impiego di soggetti “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richiesta dalla normativa” individuando le modalità della comunicazione preventiva all’INL per l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. Sono oggetto di modifica anche conseguenze di tale condotta illegittima, quali ad esempio, l'estensione del divieto di contrattare, durante la sospensione, con le stazioni appaltanti come definite dal Dlgs 50/2016, art. 2 e l’obbligo di corrispondere la retribuzione e la contribuzione nel corso del periodo di sospensione.

FIGURA DEL PREPOSTO
Il provvedimento amplia e precisa le attribuzioni della figura del preposto cui vengono conferiti poteri d'iniziativa per l'adozione di misure di protezione. In particolare, i nuovi obblighi, rendono l’azione del preposto molto più incisiva rispetto al verificarsi di casi di insicurezza, sia in caso di mancato rispetto di misure comportamentali dei lavoratori sia in caso d' idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate.
Il preposto deve intervenire, fornendo indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e, in tale caso o di persistenza dell'inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Qualora rilevi mancanze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, tale figura deve interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevata.
Si segnala inoltre che:
- a carico del datore di lavoro viene introdotto l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti (è suggerito avere una nomina formale o un organigramma da cui si evincano i preposti);
- si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

FORMAZIONE PREPOSTI, DATORE DI LAVORO E LAVORATORI
La riforma ha introdotto novità anche in tema di formazione in materia di salute e sicurezza. Viene prevista una rivisitazione complessiva degli accordi Stato-Regioni sulla formazione, adottando un unico strumento per accorpare, rivedere e modificare i preesistenti accordi.
Il provvedimento introduce l’obbligo formativo per il datore di lavoro, che potrebbe presentare gravi criticità soprattutto in caso di mancato rispetto di tale adempimento e delle conseguenze, anche di natura penale, che dovessero derivarne.
Aggiornata anche la formazione del preposto, che dovrà essere svolta “interamente con modalità in presenza” e debba essere “ripetuta, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Vedasi anche la ns news relativa alla circolare dell’INL sulla formazione.

COMUNICAZIONE DEL PREPOSTI NEI LAVORI DI APPALTO
Viene previsto all’interno dei concetti di cooperazione e collaborazione tipici dell'appalto e della valutazione dei rischi da interferenze, l’obbligo reciproco, sanzionato penalmente, di comunicazione dei soggetti incaricati dello svolgimento della funzione di preposto, sempre nell'ottica di valorizzazione di tale figura.

 

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