Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: verifiche da effettuare entro il 15 agosto 2018

Dal 15 agosto 2018 si amplia il campo di applicazione del Decreto sui rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

É possibile, dunque, che nuove Imprese siano chiamate a contribuire ai sistemi di gestione di tali rifiuti e a dover apporre le relative informazioni sui propri prodotti. Le Imprese che introducono sul mercato nazionale Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche devono dunque effettuare le necessarie valutazioni sui propri prodotti, prima di tale scadenza.

 

Il riferimento legislativo nazionale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) è il D.Lgs. 49/2014.

Tale decreto, emanato nel 2014 per recepire gli aggiornamenti delle Direttive europee in materia, ha definito modifiche del proprio campo di applicazione da applicare a partire dal 15 agosto 2018.

 

In particolare, l’art 2 del Decreto definisce che:

Le disposizioni del presente Decreto legislativo si applicano:

a) alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;

 

b) a tutte le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.”

 

Categorie in Allegato I:

Categorie in Allegato III:

1) Grandi elettrodomestici.

2) Piccoli elettrodomestici.

3) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.

4) Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici.

5) Apparecchiature di illuminazione.

6) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

7) Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

8) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

9) Strumenti di monitoraggio e di controllo.

10) Distributori automatici.

1) Apparecchiature per lo scambio di temperatura.

2) Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2.

3) Lampade.

4) Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici.

5) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; (…).

6) Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici.

7) Apparecchiature di consumo; (…).

8) Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

 

A seguito di tale variazione, dunque un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del Decreto.

 

Infatti, in passato (e fino al 14 agosto p.v.), se un produttore non riusciva ad inquadrare una propria Apparecchiatura Elettrica o Elettronica in nessuna delle dieci categorie in Allegato I, poteva considerarla esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. Dal prossimo 15 agosto, invece, si farà riferimento anche alle categorie 4, 5 e 6 dell’Allegato III, che vanno ad “aprire” il campo di applicazione a qualsiasi prodotto che rientra nella definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (si parla infatti, comunemente, del nuovo “open scope” della normativa sulle AEE).

 

In merito, si ricorda che per AEE si intendono le “apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua” (D.Lgs. 49/2014, art. 4).

 

La revisione del campo di applicazione del Decreto comporta la necessità di valutazioni da parte di tutte quelle Imprese che producono o fanno produrre a proprio nome o importano AEE e le mettono a disposizione sul mercato nazionale, a titolo oneroso o gratuito.

 

Nel caso in cui in passato si sia valutato di essere esenti dalle disposizioni del Decreto poiché le proprie AEE non rientravano fra le 10 categorie di cui all’Allegato I, è probabile che dal prossimo 15 agosto si debba invece sottostare a tutti gli obblighi di comunicazione e di costituzione/partecipazione a sistemi di raccolta e trattamento di tali AEE a fine vita.

 

Sono fatte salve alcune esclusioni dal campo di applicazione, definite all’Art. 3 del Decreto.

 

Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari; b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; c) le lampade a incandescenza.

 

2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni; d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

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