F GAS: dal 24 gennaio in vigore il nuovo DPR 146/2018

Il 24 gennaio è entrato in vigore il DPR 146/2018, che disciplina le modalità operative del Regolamento 517/2014/UE sui gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, impiegati in largo uso come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche.


La nuova norma è rivolta a imprese che commercializzano, effettuano installazione, manutenzione e riparazione, e detengono attrezzature e impianti che contengono gas fluorurati a effetto serra.


L’obiettivo è quello di consentire maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti, per cui sono previste tra le principali novità:

1. Abrogazione della dichiarazione annuale ad ISPRA e istituzione della banca dati dei gas fluorurati

È’ istituita anche la Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, alla quale gli operatori dovranno comunicare le informazioni contenute nei registri, riguardanti:

 

  • vendite degli Fgas e di apparecchiature contenenti tali gas
  • attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti Fgas


L’obbligo di dichiarare ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni riguardanti le quantità di immissione in atmosfera di Fgas, è quindi sostituito dalla comunicazione per via telematica alla banca dati, a partire dal primo intervento utile dopo il 24/09/2019 ed entro 30 giorni dalla data dell’intervento, delle informazioni riguardanti il controllo delle perdite, manutenzione, assistenza, riparazione e/o smantellamento delle apparecchiature.


La dichiarazione Fgas relativa alle informazioni del 2018 (termine: 31 maggio 2019) non dovrà pertanto essere trasmessa.

Soggetti e data di applicazione:

  • Imprese che forniscono Fgas indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata (dati relativi alla vendita di Fgas) dal 24/07/2019
  • Imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti Fgas agli utilizzatori finali (dati relativi alla vendita di apparecchiature non sigillate ermeticamente contenenti Fgas) dal 24/07/2019
  • Impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a seguito dell’installazione delle apparecchiature(dati relativi all’installazione di apparecchiature contenenti gas) dal 24/09/2019
  • Impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature già installate (dati relativi al controllo delle perdite, manutenzione o riparazione delle apparecchiature) dal 24/09/2019
  • Impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo smantellamento delle apparecchiature (dati relativi allo smantellamento) dal 24/09/2019

2. L’estensione degli obblighi di certificazione e iscrizione al Registro Telematico Nazionale a diverse tipologie di attività

È esteso l’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale alle persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività:


a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono


Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate da un apposito ente di certificazione.


Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività sopra elencate devono:

 

  • presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
  • richiedere la certificazione a uno degli organismi di certificazione accreditati
  • dimostrare di essere in possesso dei requisiti riportati in allegato B 2.1 del DPR 146/2018

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