28 Gennaio 2019
Ambiente
Il 24 gennaio è entrato in vigore il DPR 146/2018, che disciplina le modalità operative del Regolamento 517/2014/UE sui gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, impiegati in largo uso come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche.
La nuova norma è rivolta a imprese che commercializzano, effettuano installazione, manutenzione e riparazione, e detengono attrezzature e impianti che contengono gas fluorurati a effetto serra.
L’obiettivo è quello di consentire maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti, per cui sono previste tra le principali novità:
1. Abrogazione della dichiarazione annuale ad ISPRA e istituzione della banca dati dei gas fluorurati
È’ istituita anche la Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, alla quale gli operatori dovranno comunicare le informazioni contenute nei registri, riguardanti:
L’obbligo di dichiarare ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni riguardanti le quantità di immissione in atmosfera di Fgas, è quindi sostituito dalla comunicazione per via telematica alla banca dati, a partire dal primo intervento utile dopo il 24/09/2019 ed entro 30 giorni dalla data dell’intervento, delle informazioni riguardanti il controllo delle perdite, manutenzione, assistenza, riparazione e/o smantellamento delle apparecchiature.
La dichiarazione Fgas relativa alle informazioni del 2018 (termine: 31 maggio 2019) non dovrà pertanto essere trasmessa.
Soggetti e data di applicazione:
2. L’estensione degli obblighi di certificazione e iscrizione al Registro Telematico Nazionale a diverse tipologie di attività
È esteso l’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale alle persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono
Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate da un apposito ente di certificazione.
Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività sopra elencate devono:
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