REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1692 DELLA COMMISSIONE

Il 9 ottobre 2019 la Commissione ha adottato il Regolamento 1692/2019 relativo all’applicazione delle disposizioni REACH in materia di registrazione dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione (1 giugno 2018) per le sostanze soggette a regime transitorio.

Il Regolamento sancisce che:

· Il metodo specifico per il calcolo dei quantitativi all’anno di sostanze soggette a un regime transitorio, di cui all'articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) 1907/2006, basate sulla volumi medi di produzione o di importazioni dei tre anni precedenti, continuerà ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Dopo questa data, una volta registrata la sostanza la quantità dovrà essere calcolata in accordo con quanto stabilito dall’articolo 3 (30) del Reg 1907/2006.

· La scadenza del regime transitorio per le sostanze in volume esiguo non pregiudica l’applicabilità dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b, del Reg 1907/2006, che stabilisce prescrizioni meno rigorose per la registrazione delle suddette sostanze.

· Dopo aver registrato una sostanza, i dichiaranti sono tenuti a continuare a rispettare gli obblighi di condivisione dei dati come specificato nel Reg 1907/2006 titolo III.

· In caso di mancato accordo sulla condivisione dei dati, le disposizioni dell’articolo 30 del Reg REACH si applicano solo fino al 31 dicembre 2019. Dopo questa data, le pre-registrazioni effettuate a norma dell’articolo 28 del Reg REACH non saranno più valide.

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