Modifiche legislative Emissioni in atmosfera

ll 28 agosto 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 luglio 2020, n° 102 (Gazzetta Ufficiale n° 202 del 13/08/2020) recante disposizioni integrative e correzioni al quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Il decreto aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale e alla semplificazione delle procedure autorizzative in modo tale da rendere più efficace il sistema dei controlli.
Le principali modifiche sono le seguenti:

- Vengono inserite delle precisazioni sulla gestione di variazione del gestore dello stabilimento che deve essere comunicata all’autorità dal nuovo gestore entro 10 giorni dalla data in cui essa entra in vigore. In caso in cui vi sia parallelamente il trasferimento di parte dello stabilimento è il gestore cessionario a dover richiedere il rilascio dell’autorizzazione per la parte trasferita. Le spese di verifica e sopralluogo sono a carico del richiedente.

- Per i cicli produttivi da cui hanno origine emissioni in atmosfera e in cui vi è l’esercizio di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), viene stabilito come queste devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile. Si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Analoghe valutazioni sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione. Il cambiamento comporta la necessità che entro tre anni dalla variazione sia presentata una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle nuove disposizioni. La prima domanda di autorizzazione per gli stabilimenti e le istallazioni in esercizio alla data in entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 deve essere, comunque, presentata dai gestori interessati entro il 01/01/2025.

- Per gli impianti di combustione, che prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto non potranno più usufruire della della stessa, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW. Il che significa che la domanda di autorizzazione va presentata non oltre il 31/12/2027.

- Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D. Lgs. 152/2006 devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Tale sistema deve garantire la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012. La tempistica di adeguamento prevede che gli impianti in esercizio al 19/12/2017, devono adeguarsi in occasione del primo rinnovo dell’autorizzazione, oppure entro il 1/1/2025 se soggetti al titolo II della medesima parte quinta.


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