REACH: REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 recante modifica dell’allegato XVII del REACH

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) N° 2020/1149 che modifica l'Allegato XVII del Regolamento (CE) N° 1907/2006 (REACH).

L'aggiornamento riguarda un divieto all'immissione sul mercato per i diisocianati a meno che non siano rispettate alcune condizioni.

I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della palle di categoria 1 secondo il Regolamento CLP. La sensibilizzazione è dovuta all'esposizione a queste sostanze per via cutanea e per inalazione.

A causa dell'utilizzo dei diisocianati si sono evidenziate malattie professionali quali asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro. Per questo motivo gli Stati Membri hanno introdotto una restrizione secondo l’Allegato XVII del REACH al fine di limitare l’uso industriale e professionale, nonché l’immissione in commercio. Viene ritenuta fondamentale anche una formazione adeguata rivolta ai lavoratori che manipolano diisocianati oltre ad una conoscenza ei pericoli di tali sostanze e la consapevolezza dei rischi connessi al loro uso.

 

La restrizione prevede per diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele:

1-divieto all'immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia <0,1% in peso, oppure
  • il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele sia formato adeguatamente e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

2- un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia <0,1% in peso, oppure
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

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