CORONAVIRUS - Decreto Legge sulle disposizioni in vigore dal 1°aprile 2022

Il 17 marzo 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge, che definisce le disposizioni per l’allentamento delle misure anti-Covid che devono essere applicate al termine dello stato di emergenza, ovvero dal 1° aprile 2022.
Tra le misure prorogate si segnalano, in particolare, la possibilità di ricorrere al lavoro agile in modalità semplificata fino al 30 giugno 2022 e l’obbligo dal 1° al 30 aprile 2022 per tutti i lavoratori di accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base, compresi gli over 50.
In attesa del testo definitivo che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, fra le varie disposizioni si segnalano:

Sistema delle Zone e struttura commissariale
Cessa il sistema delle zone colorate per individuare il sistema regolatorio delle restrizioni in ciascuna Regione e viene dismessa la struttura commissariale i cui compiti vengono affidati al Ministero della Difesa fino a fine anno e poi al Ministero della Salute.

Green Pass
Fermo restando l’obbligo vaccinale per gli over50 (con sanzione di 100 € per gli inadempienti), dal 1° al 30 aprile 2022 tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accederanno ai luoghi di lavoro esibendo il Green Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone negativo valido 48 o 72 ore).
La sospensione dal lavoro, per i lavoratori non vaccinati, resterà solo per la fascia del personale sanitario e per i lavoratori di strutture ospedaliere e delle RSA per i quali l’obbligo di vaccinazione permane fino al 31 dicembre 2022.
Resteranno altresì ferme, in caso di mancata esibizione e mancati controlli, le sanzioni disciplinari e amministrative vigenti.

Dal 1° al 30 aprile 2022, sarà necessario essere in possesso di Green Pass base per accedere ai seguenti servizi e attività:
· mense e catering continuativo su base contrattuale;
· concorsi pubblici;
· corsi di formazione pubblici e privati;
· aeromobili, navi, traghetti, treni e autobus interregionali.

Sempre dal 1° al 30 aprile 2022, sarà necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato per accedere ai seguenti servizi e attività:
· servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (esclusi quelli all’interno di alberghi);
· convegni, congressi ed eventi al chiuso.

Dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario esibire il Green Pass.

Lavoro agile
È prorogata al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale. Resta in vigore anche la procedura semplificata di comunicazione.

Lavoratori fragili
Le disposizioni in merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale e alla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili sono prorogate al 30 giugno 2022.

Isolamento e autosorveglianza
Il Decreto conferma che i soggetti positivi sono in isolamento fino all’avvenuta negativizzazione.
A partire dal 1° aprile 2022 invece, ai contatti stretti di soggetti positivi, a prescindere dal loro status vaccinale, non si applica più la misura della quarantena, ma quella dell’autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell'ultimo contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Il Decreto proroga al 30 aprile 2022 i seguenti obblighi:
· indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ad aeromobili, navi, traghetti, treni e autobus interregionali, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
· indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Inoltre, fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche sono considerate Dispositivi di Protezione Individuale anche per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Non hanno invece l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Semplificazioni in materia di organi collegiali
Dal 1° aprile 2022 vengono meno anche le semplificazioni in materia di convocazione degli organi collegiali previste dall’art. 73 del DL n.18/2020.

Dopo la pubblicazione del DL in Gazzetta Ufficiale, qualora vi fossero difformità rispetto al testo approvato in Consiglio dei Ministri, queste saranno qui segnalate tramite news.


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