04 Gennaio 2016
Igiene e Sicurezza
A partire dal 24 dicembre 2015, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 151/2015, art. 21 c.4, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
L’art. 21, comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, è andato infatti a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.
Quindi, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15 (dal 23 dicembre 2015 in poi), è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Da questa data, il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale INAIL, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.
Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.
26 Aprile 2024
Prodotto
Finlandia ha presentato una proposta per una variazione della classificazione armonizzata del perossido di idrogeno CAS: 7722-84-1. La classificazione armonizzata attualmente è: Ox. Liq. 1, H271; Acute...