Il 24 ottobre 2025 l’Italia ha firmato l’accordo multilaterale M368 che va a sostituire il precedente M329 scaduto il 21 settembre 2025. L’accordo semplifica il trasporto ADR di alcune tipologie di rifiuti a determinate condizioni. Nel nuovo accordo ci sono delle differenze rispetto al precedente
Somiglianze
- L’obiettivo è lo stesso: consentire la raccolta e il trasporto di rifiuti (contenenti merci pericolose) in deroga ad alcune disposizioni ADR, sotto condizioni specifiche.
- Conservazione di alcune semplificazioni per imballaggi, etichettatura, marcatura e documentazione, analoghe a quelle che erano previste nell’accordo M329.
- Validità pluriennale: l’accordo M368 è valido fino al 20 settembre 2030 per i Paesi che lo sottoscrivono
Differenze principali
L’accordo M368 introduce alcune modifiche rispetto all’M329. Tra le più rilevanti:
- Le batterie al litio/sodio danneggiate o difettose (UN 3090, 3091, 3480, 3481, 3551, 3552) sono esplicitamente escluse dalla deroga.
- Utilizzo di imballaggi non omologati o imballaggi omologati scaduti per determinate tipologie di rifiuti: l’accordo M368 conferma la possibilità ma con condizioni aggiornate.
- Per i rifiuti in Classe 2 (gas) contrassegnati etichetta 2.3 o 6.1, è introdotta una classificazione provvisoria (ad es. UN 1953 “gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.”) per facilitare la raccolta/trasporto prima della determinazione finale.
- Riduzione/soppressione di alcune semplificazioni presenti in M329: ad esempio la possibilità di indicare una quantità stimata nel documento di trasporto è stata rimossa dall’accordo M368, perché considerata già coperta dall’ADR (5.4.1.1.3.2).
- M368 aggiorna e chiarisce modalità di imballaggio/trasporto per particolari tipi di rifiuti (aerosol, apparecchiature contenenti sostanze pericolose, medicinali scaduti) rispetto al vecchio accordo.

