Il D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2026 e in vigore dal 12 novembre 2026, introduce l’obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale (SGA) per le installazioni AIA interessate dalla disposizione.
La scadenza ordinaria per l’attuazione del sistema e il primo audit è il 1° luglio 2030, ferme restando le disposizioni transitorie e gli obblighi già previsti dalle BAT e dalle autorizzazioni.
Il SGA dovrà essere coerente con le BAT applicabili e comprendere obiettivi di miglioramento, indicatori delle prestazioni ambientali, gestione delle sostanze pericolose e misure per ottimizzare risorse, energia e acqua. Dovrà inoltre includere, ove previsto, il piano di trasformazione dell’installazione verso gli obiettivi 2030–2050.
Sono richiesti audit esterni almeno triennali, effettuati da organismi accreditati o verificatori ambientali abilitati secondo la disposizione, il riesame periodico del sistema e la pubblicazione delle informazioni previste.
Quale ruolo per ISO 14001 ed EMAS?
È obbligatorio adottare il SGA, ma non è obbligatorio certificarsi ISO 14001 o registrarsi EMAS. Il decreto riconosce tuttavia come equivalenti i sistemi già certificati secondo questi schemi. Le aziende che dispongono di questi sistemi possono quindi valorizzarli, verificando la copertura dei nuovi requisiti legislativi e delle BAT e integrandoli ove necessario. Le aziende prive di certificazione possono adottare un SGA conforme alla disposizione, sottoponendolo alle verifiche esterne richieste.
CEPRA supporta le aziende nella verifica dei requisiti applicabili e nella predisposizione o nell’adeguamento del sistema di gestione ambientale.
Referente CEPRA: Giuliana Bonvicini – g.bonvicini@ceprasrl.it

