A partire dal 1° gennaio 2027, i distributori saranno identificati in modo esplicito come soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 45 del regolamento CLP.
La misura punta a chiarire il loro ruolo nel supporto alle notifiche ai Centri Antiveleni (PCN) e a colmare le lacune informative lungo la catena di approvvigionamento.
La necessità di un intervento normativo è data dai recenti risultati del progetto pilota FORUM:
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Il 19% dei prodotti analizzati non era collegato a una notifica al centro antiveleni.
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Il 15% era privo dell’Identificatore Unico di Formula (UFI) sull’etichetta.
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Oltre un terzo delle notifiche mancanti richiedeva un intervento diretto da parte dei distributori.
Quando devono intervenire i distributori?
I distributori saranno tenuti ad agire in due scenari principali:
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Immissione sul mercato di uno Stato membro di una miscela non coperta da una notifica esistente.
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Rietichettatura di un prodotto con il proprio nome o con un’etichetta diversa da quella originale.
In questi casi, i distributori potranno richiedere al fornitore o al notificante originario di estendere la notifica esistente (per coprire nuove aree di mercato o identificativi di prodotto) oppure dovranno presentare una notifica separata.
Per garantire la conformità, i distributori devono verificare che:
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L’UFI sia presente sull’etichetta, dove richiesto.
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Il prodotto sia stato notificato presso i centri antiveleni dello specifico Paese in cui viene commercializzato.
Per agevolare i controlli, i fornitori potranno allegare alla Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) una segnalazione di avvenuta notifica PCN, contenente l’UFI, le aree di mercato coperte e le informazioni generali sul prodotto.

