Il 20 aprile 2026 la Commissione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/859 , che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) introducendo nuove restrizioni per il 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) CAS 121-14-2 come componente di articoli.
Il 2,4-DNT è classificato come cancerogeno di categoria 1B (H3501B) e identificato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). Non essendo possibile stabilire una soglia sicura di esposizione (DNEL), qualsiasi presenza negli articoli può comportare un rischio per la salute umana.
Sebbene la sostanza non sia più utilizzata nella produzione all’interno dell’UE, è ancora presente in articoli importati, come:
- componenti automobilistici (airbag, pretensionatori),
- materiali plastici,
- prodotti refrattari,
- munizioni e altri articoli tecnici.
Cosa prevede il regolamento
A partire dall’11 maggio 2027:
- sarà vietata l’immissione sul mercato e l’uso del 2,4-DNT negli articoli destinati a consumatori e utilizzatori professionali (al di fuori dei siti industriali),
- il limite fissato è ≥ 0,1% in peso.
Deroghe principali
La restrizione non si applica a:
- esplosivi regolati da normativa specifica,
- articoli per uso militare,
- munizioni per forze armate e di sicurezza,
- giocattoli, dispositivi medici e materiali a contatto con alimenti già disciplinati da altre normative UE.
Per alcune applicazioni nei veicoli:
- l’applicazione è posticipata all’11 maggio 2029,
- i veicoli immessi sul mercato tra il 2027 e il 2029 potranno essere utilizzati fino a fine vita senza restrizioni aggiuntive.
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