IL CBD NEI COSMETICI - 2

Il 17 gennaio 2020 abbiamo publicato un approfondimento sull'utilizzo del CBD nei cosmetici - clicca qui

Il 19 novembre 2020 la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ha emesso una sentenza nella causa C-663/18 con implicazioni riguardanti lo status giuridico del cannabidiolo (CBD).

In particolare, la CGUE ha concluso che, alla luce dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche, il CBD, ottenuto come estratto della pianta di Cannabis sativa o sintetizzato artificialmente, non dovrebbe essere considerato una “droga” ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti.

Sebbene la sentenza non faccia alcun riferimento specifico alla normativa sui cosmetici da una prima analisi il “team cosmetics” della Commissione europea ritiene che le conclusioni sulla classificazione del CBD possano essere applicate, per analogia, anche ai prodotti cosmetici.

Si reputa pertanto che il CBD indipendentemente dalla sua origine non debba essere considerato una sostanza psicotropa ai sensi della Convenzione unica, e quindi non debba ricadere nella voce 306 dell’allegato II del Reg. cosmetici.

Pertanto allo stato attuale alle voci del Cosing corrispondenti al cannabidiolo sia ottenuto come estratto della pianta di Cannabis sativa, sia sintetizzato artificialmente è stato rimosso il riferimento alla voce n. 306 dell’allegato II.

 

Si tratta solo di un'analisi preliminare ed è tuttora in corso una discussione interna a livello dei servizi della commissione sull’argomento che potrebbe anche portare a una richiesta di dati per poterne valutare la sicurezza d'uso nei prodotti cosmetici

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