ADR consulente: interpretazione nota del Ministero esplicativa sulle esenzioni

22, Feb, 2023 | Settore Ambiente, Settore Prodotto

Di seguito la nostra interpetazione relativa alla la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21-12-2022.

Per chi SPEDISCE merci pericolose non si applicano le esenzioni relative al capitolo 1.8.3.2 a) cioè l’esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6), l’esenzione totale per merce imballata in quantità limitata (3.4), l’esenzione totale per merce imballata in quantità esenti (3.5), l’esenzione relativa alle disposizioni speciali (3.3), l’esenzione per tipologia di materiale radioattivo (1.7.1.4).
E’ applicabile invece il capitolo 1.8.3.2 b) per chi SPEDISCE, in ambito nazionale, merci pericolose di bassa pericolosità per poche operazioni all’anno.

Questa esenzione fa riferimento all’Art. 2 del D.M. 4 luglio 2000 ed è applicabile per un massimo di 180 Ton/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese per merci pericolose appartenenti alla categoria di trasporto 3.

Ad oggi per la figura dell’IMBALLATORE non sono previste esenzioni applicabili.

Il Ministero aprirà un tavolo di lavoro per emanare un Dlgs. allineandosi così alla normativa sul trasporto delle merci pericolose.

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