È stato pubblicato il decreto 13 aprile 2026 di recepimento delle direttive europee che introducono procedure uniformi per i controlli sul trasporto su strada di merci pericolose e aggiornano il relativo campo di applicazione. Il provvedimento si applica ai veicoli che circolano sul territorio nazionale o che vi entrano provenendo da altri Stati membri dell’Unione europea o da Paesi terzi.
Il decreto è entrato in vigore il 1° giugno 2026 e sarà applicabile a partire dal 24 giugno 2026. L’obiettivo è rafforzare l’efficacia e l’uniformità dei controlli, contribuendo a migliorare la sicurezza del trasporto di merci pericolose lungo tutta la filiera logistica.
Tra le principali novità previste dal provvedimento vi è l’introduzione di una check-list standardizzata che gli organi competenti utilizzeranno durante le verifiche su strada. Al termine del controllo sarà rilasciata al conducente una copia degli esiti, che potrà essere esibita in occasione di eventuali verifiche successive nel corso del viaggio.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di effettuare campionamenti dei prodotti trasportati, qualora ciò non comporti rischi per la sicurezza, al fine di consentirne l’analisi presso laboratori riconosciuti dall’Autorità competente.
Particolare attenzione è dedicata al ruolo delle imprese coinvolte nel trasporto di merci pericolose. La definizione di “impresa” viene infatti estesa a tutti i soggetti della filiera, compresi caricatori, scaricatori, destinatari e operatori di magazzino. Oltre ai controlli su strada, potranno quindi essere effettuate verifiche presso le sedi aziendali sia a titolo preventivo sia a seguito dell’accertamento di infrazioni che possano compromettere la sicurezza del trasporto.
Il decreto introduce anche una classificazione delle principali infrazioni in tre categorie di rischio. Le violazioni più gravi (Categoria I) comprendono, tra l’altro, il trasporto di merci vietate, l’assenza della documentazione obbligatoria, l’utilizzo di veicoli o imballaggi non conformi, la mancata nomina del Consulente ADR e l’assenza del certificato di formazione professionale del conducente. Le infrazioni di Categoria II riguardano situazioni che possono comportare rischi significativi ma non immediati, mentre quelle di Categoria III comprendono irregolarità di minore impatto sulla sicurezza.
Le nuove disposizioni rappresentano un ulteriore passo verso il rafforzamento dei controlli e della conformità normativa nel settore del trasporto di merci pericolose, richiamando l’attenzione delle imprese sulla necessità di verificare l’adeguatezza delle proprie procedure organizzative, documentali e formative.


