Applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)

17, Giu, 2026 | Settore Prodotto

I primi requisiti del Regolamento (UE) 2025/40, noto anche come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026.

 Il Regolamento ha l’obiettivo di armonizzare le normative nazionali relative agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, introducendo importanti novità quali:

-estensione della definizione di imballaggio;

-introduzione di requisiti di riciclabilità e delle “classi di prestazione di riciclabilità”;

-obiettivi di contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi in plastica;

-obiettivi di utilizzo di packaging riutilizzabili e disposizioni per il riutilizzo;

-il divieto di immissione sul mercato per alcune tipologie di imballaggi monouso;

-nuova etichettatura armonizzata per gli imballaggi;

-obbligo di redazione della dichiarazione di conformità UE per fornire informazioni sulla conformità dell’imballaggio al regolamento.

 

Il PPWR si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale di cui sono costituiti, nonché a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal settore di provenienza (industria, attività manifatturiere, distribuzione, commercio, servizi o utenze domestiche).

COSA SUCCEDE DAL 12 AGOSTO 2026?

Molti degli obblighi introdotti dal PPWR diventeranno applicabili secondo tempistiche differenti.

A partire dal 12 agosto 2026 entrerà in vigore, in particolare, l’obbligo del fabbricante di predisporre la Dichiarazione di Conformità UE per attestare la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili del regolamento.

Alla data del 12 agosto 2026, i requisiti da considerare ai fini della Dichiarazione di Conformità sono i seguenti:

Art. 5 – Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

–          Metalli pesanti (limite massimo di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente)

–          PFAS – restrizioni relative ai PFAS per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti.

Art. 6 – Riciclabilità: Il requisito sarà applicabile dal 12 agosto 2026, ma non è richiesta procedura di verifica della conformità – sono attesi gli atti delegati che definiranno i criteri di progettazione per il riciclaggio. Tale requisito non dovrà ancora essere riportato nella Dichiarazione di Conformità.

Art. 11 – Imballaggi riutilizzabili: Gli imballaggi immessi sul mercato come riutilizzabili dovranno rispettare i requisiti previsti dall’articolo 11. La conformità dovrà essere dimostrata mediante la documentazione tecnica di cui all’Allegato VII.

Per alcuni aspetti tecnici, in particolare quelli relativi al numero minimo di rotazioni o cicli di riutilizzo, si attende l’adozione dell’atto delegato previsto entro il 12 febbraio 2027.

Gli ulteriori requisiti previsti dal regolamento saranno progressivamente inclusi nella Dichiarazione di Conformità in corrispondenza delle rispettive date di applicazione.

Gli obblighi previsti dal PPWR ricadono principalmente sul FABBRICANTE dell’imballaggio, definito come

“la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;

se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio”

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’identificazione del soggetto che assume il ruolo di “fabbricante” ai sensi del regolamento. Nella pratica, infatti, tale figura non coincide necessariamente con l’operatore che realizza materialmente il packaging, ma può corrispondere al soggetto che lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio.

L’individuazione corretta del fabbricante è particolarmente importante poiché le informazioni relative al fabbricante – nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale – dovranno essere riportate sull’imballaggio in accordo all’articolo 15.

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