Il 5 novembre è stata aggiornata la Candidate list ed è stata aggiunta
1,1′-(etan-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) CAS 84852-53-9 EC 284-366-9 (ritardante di fiamma)
Molto persistente e molto bioaccumulabile, vPvB (articolo 57e)
Conseguenze dell’inclusione della sostanza in Candidate list
-Se un articolo contiene una sostanza inclusa nell’elenco dei prodotti candidati in concentrazione superiore allo 0,1% (in peso/peso), i fornitori sono tenuti a fornire ai propri clienti e consumatori informazioni su come utilizzarla in sicurezza. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze estremamente preoccupanti.
-Gli importatori e i produttori di articoli devono notificare all’ECHA se il loro articolo contiene una sostanza inclusa nell’elenco dei candidati entro sei mesi dalla data in cui è stato incluso nell’elenco (5 novembre 2025).
-I fornitori UE di sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate, fornite singolarmente o in miscele, devono aggiornare la scheda di dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti.
-Ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all’ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). Tale notifica viene pubblicata nella banca dati dell’ECHA sulle sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti (SCIP).
-Ai sensi del regolamento Ecolabel UE, i prodotti contenenti sostanze SVHC non possono ottenere il marchio Ecolabel.

