Il 9 dicembre 2025 il Dipartimento federale dell’interno svizzero (DFI) ha aggiornato l’Ordinanza sui cosmetici introducendo un controllo più mirato delle furocumarine nei prodotti cosmetici leave-on con potenziale esposizione alla luce solare.
Il limite massimo di 1 ppm viene mantenuto, ma si applica ora alla somma di otto furocumarine specifiche, anziché all’intera classe di sostanze.
Le otto furocumarine regolate sono:
· Byakangelicol (CAS 61046-59-1)
· Epossibergamottina (CAS 206978-14-5)
· Isopimpinellina (CAS 482-27-9)
· 5-metossipsoralene (5-MOP, bergaptene; CAS 484-20-8)
· 8-Metossipsoralene (8-MOP, Metossalene; CAS 298-81-7)
· Ossipeucedanina (CAS 737-52-0)
· Idrato di ossipeucedanina (CAS 2643-85-8)
· Psoralene (CAS 66-97-7)
La normativa riguarda numerosi prodotti leave-on che possono entrare in contatto diretto con la luce solare (come creme, lozioni, gel, oli per la pelle, creme solari e prodotti autoabbronzanti, prodotti per la cura delle labbra, trucco e prodotti dopobarba) mentre ne sono esclusi, tra gli altri: profumi, deodoranti, prodotti da risciacquo e per la cura notturna.
L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2026, senza periodo di transizione: i prodotti non conformi non possono più essere commercializzati, salvo l’esaurimento delle scorte già vendute entro il 31 dicembre 2025.
La restrizione si applica sia ai prodotti svizzeri sia a quelli importati.
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