Il Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR) segna un cambio di paradigma per tutte le aziende che operano lungo le filiere di prodotti agricoli e forestali: l’accesso al mercato europeo sarà subordinato alla prova documentata dell’assenza di deforestazione e degrado forestale. Questo implica responsabilità dirette per produttori, importatori e operatori economici, con controlli e sanzioni già previsti dal 30 dicembre 2024 per le grandi imprese.
Cosa prevede l’EUDR
Il Regolamento EUDR si applica a sette commodities: cacao, caffè, soia, olio di palma, legno, gomma e bovini, incluse le loro derivazioni (es. cuoio, mobili, carta, cioccolato, oli vegetali). I principali obblighi introdotti sono:
- Due diligence obbligatoria: ogni operatore dovrà implementare un sistema di controllo per verificare che i prodotti non provengano da aree deforestate o degradate dopo il 31 dicembre 2020.
- Tracciabilità geografica: richiesta la geolocalizzazione precisa delle parcelle di origine dei prodotti.
- Verifica della legalità: il prodotto deve essere stato raccolto o coltivato nel rispetto delle leggi del paese d’origine.
- Dichiarazione EUDR: obbligo di presentare una dichiarazione di due diligence prima dell’immissione sul mercato UE o dell’esportazione.
Le imprese dovranno dimostrare un controllo reale della catena di fornitura, anche tramite audit, raccolta dati e gestione documentale conforme.
Per facilitare l’adeguamento, la Commissione Europea ha messo a disposizione:
- Sistema di informazione EUDR: una piattaforma per la presentazione e gestione delle dichiarazioni di due diligence.
- Piattaforma di formazione: sessioni virtuali per assistere gli operatori nell’implementazione del regolamento.
Inoltre, entro il 30 giugno 2025, la Commissione dovrà pubblicare una classificazione dei paesi o delle loro regioni in base al rischio di deforestazione, influenzando i requisiti di due diligence per gli operatori che importano da tali aree.
L’applicazione del Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR) è stata ufficialmente posticipata di 12 mesi rispetto alla data inizialmente prevista del 30 dicembre 2024. Il nuovo calendario è il seguente:
- Grandi imprese: obblighi applicabili dal 30 dicembre 2025.
- Micro, piccole e medie imprese (PMI): obblighi applicabili dal 30 giugno 2026.
Nonostante il rinvio, è consigliabile che le aziende inizino quanto prima a valutare le proprie catene di approvvigionamento e a implementare le misure necessarie per garantire la conformità al regolamento.
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Dott.ssa Giuliana Bonvicini g.bonvicini@ceprasrl.it


